Condizioni di Trasporto per Passeggeri e Bagagli

Le presenti Condizioni di Trasporto entreranno in vigore a partire dal DD MM YY(after_it/it).

Per la versione ufficiale, visita il sito in inglese.

Articolo 1 (DEFINIZIONI)

Per "Delegato" si intende qualsiasi amministratore, dirigente, dipendente, delegato/agente/mandatario o appaltatore/partner contrattuale della Compagnia che assiste nell'esecuzione del Contratto di Trasporto.

Per "Luoghi di Scalo Concordati" si intendono quei luoghi, diversi dal luogo di partenza e dalla Destinazione, indicati in un Biglietto e/o in un Biglietto Combinato emesso in relazione a tali luoghi come scali intermedi programmati sulla rotta del Passeggero, o mostrati nell'orario del Vettore.

Per "Leggi Applicabili" si intendono le leggi, i decreti del governo e i provvedimenti ministeriali nonché ogni altra normativa, regolamento, provvedimento, ordine o richiesta nazionale di qualsiasi Stato o Paese, che troveranno applicazione al Trasporto di un Passeggero e/o di un Bagaglio da parte della Compagnia.

Per "Agenzia Autorizzata" si intende un agente di viaggio di un Passeggero nominato da un Vettore per rappresentare il Vettore nella vendita del Trasporto di Passeggeri sulla base dei servizi del Vettore e, se autorizzato dal Vettore, sulla base dei servizi di qualsiasi altro Vettore.

Per "Bagaglio" si intendono gli oggetti, gli effetti personali e gli altri beni di proprietà del Passeggero che sono necessari o appropriati per essere indossati o utilizzati e/o per offrire comfort o comodità durante il viaggio. Se non diversamente specificato, il termine Bagaglio include il Bagaglio da Stiva e il Bagaglio a Mano del Passeggero.

Per "Etichetta di Identificazione del Bagaglio" si intende un documento emesso da un Vettore esclusivamente allo scopo di identificare il Bagaglio da Stiva e costituito da due parti: la sezione dell'etichetta del bagaglio che è attaccata dal Vettore a un particolare collo di Bagaglio da Stiva e l’etichetta per il ritiro del Bagaglio che viene consegnata al Passeggero.

Per "Trasporto" si intende il trasporto aereo gratuitamente o a pagamento di un Passeggero e/o di un Bagaglio.

Per "Vettore" si intende un vettore aereo e deve includere sia il vettore aereo che emette un Biglietto sia qualsiasi altro vettore aereo che trasporta un Passeggero e/o il suo Bagaglio con il Biglietto o fornisce o si impegna a fornire qualsiasi altro servizio aggiuntivo a tale Trasporto.

Per "Bagaglio da Stiva" si intende il Bagaglio che il Vettore prende in custodia e per il quale emette una Ricevuta e un'etichetta per il ritiro del Bagaglio.

Per "Bambino" si intende una persona che ha compiuto il suo secondo compleanno, ma non il suo dodicesimo compleanno alla data di inizio del Trasporto.

Per "Compagnia/Compagnie" si intende, collettivamente o singolarmente, a seconda dei casi, ALL NIPPON AIRWAYS COMPANY, LTD e/o ANA WINGS COMPANY, LTD.

Per "Ufficio della Compagnia" si intende l’ufficio di una Compagnia e il sito web della stessa Compagnia su Internet.

Per "Regole della Compagnia" si intendono le regole e i regolamenti interni, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le tabelle delle tariffe e dei costi, della Compagnia per il Trasporto di Passeggeri e/o di Bagagli, diverse dalle presenti Condizioni di Trasporto.

Per "Biglietto Combinato" si intende un Biglietto emesso insieme ad un altro Biglietto a favore di un Passeggero che insieme costituiscono un unico contratto di Trasporto.

Per "Convenzione" si intende una delle seguenti Convenzioni applicabile al contratto di Trasporto:
"Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air" (Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale), firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 (di seguito "Convenzione di Varsavia");
"Warsaw Convention as amended at Hague in 1955" (Convenzione di Varsavia come modificata all’Aia nel 1955), firmata all’Aia il 28 settembre 1955;
"Convenzione di Varsavia" come modificata dal Protocollo aggiuntivo n. 1 di Montreal 1975;
"Warsaw Convention as amended at Hague in 1955" (Convenzione di Varsavia come modificata all’Aia nel 1955), e successivamente modificata dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal 1975, e
"Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air" (Convenzione per l'unificazione di alcune regole per il trasporto aereo internazionale), firmata a Montreal il 28 maggio 1999 (di seguito denominata "Convenzione di Montreal").

Per "Giorni" si intendono i giorni solari compresi tutti e sette giorni della settimana. Per calcolare il numero di giorni di un periodo di preavviso, il giorno in cui tale avviso viene inviato non viene conteggiato. Per determinare il periodo di validità di un Biglietto, il giorno in cui è stato emesso il Biglietto o è iniziato il volo non verrà conteggiato.

Per "Destinazione" si intende il luogo di scalo finale secondo un contratto di Trasporto. Nel caso di un viaggio che ritorna al luogo di partenza, la Destinazione è la stessa del luogo di partenza.

Per "Trasporto Nazionale" si intende il Trasporto non internazionale, per il quale, ai sensi di un contratto di Trasporto, il luogo di partenza e la Destinazione, o i Luoghi di Scalo Concordati, sono tutti ubicati all'interno del Giappone.

Per "EMD (Electronic Miscellaneous Document)" si intende un documento elettronico emesso da un Vettore o da una sua Agenzia Autorizzata, che richiede l'emissione di un Biglietto appropriato o la fornitura di uno o più servizi di viaggio alla persona indicata in tale documento elettronico.

Per "Tagliando di Volo" si intende un coupon nella forma registrata nel database della Compagnia che indica i luoghi specifici, tra i quali il coupon è valido per il Trasporto.

Per "Franchi Oro Poincaré" si intendono franchi francesi composti da 65 1/2 milligrammi di oro secondo lo standard di finezza di 900millesimi. I Franchi Oro Poincaré possono essere convertiti in qualsiasi valuta nazionale in cifre tonde.

Per "Neonato" si intende una persona che non ha compiuto il suo secondo compleanno alla data di inizio del Trasporto.

Per "Trasporto Internazionale" si intende (tranne nei casi in cui è applicabile la Convenzione) il Trasporto in cui, secondo un contratto di Trasporto, il luogo di partenza e la Destinazione o il Luogo di Scalo Concordato, si trovano in due o più Paesi. Il termine "Paese", come utilizzato in questa definizione, è equivalente a "Stato", e includerà qualsiasi territorio soggetto alla sovranità, protettorato, mandato, autorità o amministrazione fiduciaria dello stesso Stato.

Per "Itinerario/Ricevuta" si intende uno o più documenti che fanno parte del Biglietto elettronico e che contengono informazioni quali l'itinerario, le informazioni sul Biglietto, una parte delle condizioni del contratto di Trasporto e gli avvisi relativi ad esso. Tale documento costituisce una prova scritta del contratto di Trasporto con il Passeggero.

Per "Passeggero" si intende qualsiasi persona, ad eccezione dei membri dell'equipaggio, trasportata o da trasportare su un aereo con il consenso di un Vettore.

Per "Modifica" si intende qualsiasi cambio di un itinerario, di un Vettore, della classe di servizio, del volo o del periodo di validità originariamente indicato nel Biglietto regolarmente emesso che un Passeggero presenta per il Trasporto.

Per "DSP" si intendono i diritti speciali di prelievo definiti dal Fondo Monetario Internazionale. La conversione della somma DSP in valuta nazionale, in caso un giudizio, sarà effettuata al tasso di cambio applicabile alla data dell'ultima udienza nell’ambito di tale procedimento, e, in qualsiasi altro caso, al tasso di cambio tra la valuta e i DSP applicabile alla data in cui l'importo dei danni viene fissato in modo definitivo o in cui viene dichiarato il valore del Bagaglio.

Per "Scalo Intermedio" si intende un'interruzione intenzionale di un viaggio da parte del Passeggero in un punto tra il luogo di partenza e la Destinazione, come concordato prima con il Vettore.

Per "Biglietto" si intende il Biglietto elettronico emesso e inserito in ogni caso nel database della Compagnia da un Vettore o dalla sua Agenzia Autorizzata per il Trasporto di un Passeggero e/o di un Bagaglio, che stabilisce una parte delle condizioni del contratto di Trasporto e degli avvisi per lo stesso Trasporto, e che contiene il Tagliando di Volo e l'Itinerario/la Ricevuta in base alle presenti Condizioni di Trasporto.

Per "Bagaglio a Mano" si intende qualsiasi Bagaglio diverso dal Bagaglio da Stiva.

Articolo 2 (APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI)

(A) (Regola Generale)

Nessuna disposizione delle presenti Condizioni di Trasporto o delle Regole della Compagnia dovrà costituire una modifica da parte della Compagnia di qualsiasi disposizione di una Convenzione o una rinuncia da parte della Compagnia a qualsiasi diritto concesso da una Convenzione, salvo sia consentito dalla stessa Convenzione o altrimenti espressamente previsto dalle presenti Condizioni di Trasporto.

(B) (Applicabilità)

  1. Se e in quanto ciò non costituisca un’eventuale conflitto con la Convenzione o con le Leggi Applicabili, le presenti Condizioni di Trasporto si applicano a qualsiasi Trasporto di Passeggeri e/o di Bagagli e a qualsiasi servizio di assistenza a esso correlato, ciascuno dei quali deve essere eseguito o fornito dalla Compagnia a tariffe e costi pubblicati in connessione alle presenti Condizioni di Trasporto.
  2. Qualora venga stipulato un accordo speciale in relazione a una particolare disposizione delle presenti Condizioni di Trasporto, tale accordo speciale si applicherà in deroga alla suddetta disposizione.

(C) (Pubblicazione)

Le tariffe per i Passeggeri, i supplementi per il Bagaglio in eccesso, le altre commissioni e spese, gli orari dei voli e le altre informazioni necessarie saranno pubblicate insieme alle presenti Condizioni di Trasporto presso qualsiasi Ufficio della Compagnia e del suo Agente Autorizzato.

(D) (Trasporto gratuito)

Per quanto riguarda il Trasporto gratuito, la Compagnia si riserva il diritto di escludere l'applicazione di uno o più disposizioni delle presenti Condizioni di Trasporto.

(E) (Trasporto tramite charter)

Il Trasporto di Passeggeri e/o Bagagli da eseguire in conformità a un contratto charter con la Compagnia sarà soggetto alle Condizioni di Trasporto della Compagnia applicabili ai voli charter.

(F) (Modifica delle Condizioni di Trasporto o delle Regole della Compagnia)

Fatta eccezione per quanto proibito dalle Leggi Applicabili, la Compagnia può modificare o rettificare qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni di Trasporto o delle Regole della Compagnia, a condizione che tali modifiche o rettifiche siano notificate mediante pubblicazione sul sito Web o in qualsiasi altra modalità appropriata per un periodo di tempo ragionevole.

(G) (Condizioni applicabili)

Qualsiasi Trasporto di Passeggeri e/o di Bagaglio sarà soggetto alle presenti Condizioni di Trasporto e alle Regole della Compagnia in vigore alla data di inizio del Trasporto indicato nel primo Tagliando di Volo del Biglietto.

(H) (Consenso dei Passeggeri)

La presa visione e il consenso alle presenti Condizioni di Trasporto e alle Regole della Compagnia stabilite in base alle presenti Condizioni di Trasporto di Passeggeri e/o di Bagaglio vengono ritenute fornite da parte dei Passeggeri.

(I) (Accettazione congiunta del Trasporto)

  1. Nell’ambito del Trasporto Nazionale, le Compagnie possono accettare in via congiunta qualsiasi Trasporto Nazionale e, in tali casi, qualunque compagnia incaricata dalla Compagnia eseguirà il trasporto. Qualora la Compagnia dovesse essere ritenuta responsabile per eventuali danni relativi a tale trasporto, le Compagnie saranno congiuntamente responsabili a risarcire tali danni.
  2. Un cambio di data, ora, volo, tratta, itinerario o Destinazione, l'estensione del periodo di validità di un Biglietto o di un ordine di scambio, la cancellazione di una prenotazione confermata, la chiamata di volontari disposti a rinunciare alla prenotazione confermata, l’organizzazione di altri mezzi di trasporto, il rifiuto di trasportare un Passeggero o un Bagaglio, il cambio del Vettore e/o altri accordi, nonché la fatturazione, la ricezione, il pagamento e il rimborso di tariffe, spese, commissioni, premi di collaborazione e/o altre somme di denaro tra una delle Compagnie e il Passeggero in base alle Condizioni di Trasporto saranno validi tra tutte le Compagnie e il Passeggero.
  3. Qualsiasi richiesta, avviso, presentazione del Biglietto, richiesta di rimborso per un Biglietto o operazione simile fatta da un Passeggero a una delle Compagnie sarà considerata effettuata nei confronti di tutte le Compagnie.

Articolo 3 (CODE-SHARING)

  1. La Compagnia offre i propri servizi su alcune tratte insieme ad altri vettori. In tal caso, ai sensi degli accordi di code-sharing, l'apposito codice della Compagnia verrà posto sui voli operati da altri Vettori.
  2. In caso di un volo in code-sharing operato da un altro Vettore, la Compagnia informerà il Passeggero dell'identità del Vettore operativo prima della prenotazione.
  3. I Passeggeri che viaggiano su un volo operato da un altro Vettore possono essere soggetti alle condizioni del Vettore che opera il volo se sono diverse da quelle della Compagnia, ivi incluse quelle riguardanti:
    1. il trasporto gratuito di neonati previsto al punto 3 del comma (B) dell'Articolo 6;
    2. l'assegnazione del posto a sedere di cui al comma (D) dell'Articolo 7;
    3. l'ora del check-in, come indicata al punto 1 dell'Articolo 8;
    4. le istruzioni della Compagnia di cui all'Articolo 9;
    5. il rifiuto e la limitazione del trasporto, come indicato all'Articolo 10;
    6. l'imbarco fraudolento, come previsto dall'Articolo 11;
    7. il cambio involontario dell’itinerario a causa di un evento di forza maggiore come previsto al punto 3 del comma (B) dell'Articolo 14;
    8. il cambio involontario dell’itinerario per motivi di responsabilità della Compagnia di cui al punto 3 del comma (C) dell'Articolo 14;
    9. la limitazione del Trasporto in caso di overbooking, ecc. di cui al comma (D) dell'Articolo 14;
    10. il piano di emergenza in caso di lunghi ritardi in pista di cui al comma (E) dell'Articolo 14;
    11. la limitazione dell'accettazione del Bagaglio come disciplinato all'Articolo 15.

Articolo 4 (BIGLIETTI)

(A) (Regola Generale)

  1. La Compagnia emetterà un Biglietto al ricevimento da parte del Passeggero del pagamento della tariffa e/o dei costi applicabili come separatamente stabiliti dalla Compagnia. Un Passeggero dovrà fornire alla Compagnia il proprio nome, un recapito, come un numero di telefono, che il Vettore può utilizzare per comunicare con il Passeggero, nonché altre informazioni specificate dalla Compagnia. La Compagnia non emetterà e non cambierà/riemetterà alcun Biglietto a meno che il Passeggero non paghi la tariffa o i costi applicabili, o siano rispettate le disposizioni di credito approvate dalla Compagnia.
  2. La Compagnia incasserà in base alle Regole della Compagnia le spese per il servizio di emissione/cambio/riemissione del Biglietto al momento dell'emissione del Biglietto o ogni volta che verrà effettuato il cambio/la riemissione del Biglietto a seguito di una modifica dell’itinerario su richiesta del Passeggero. Se non altrimenti previsto dalle Leggi Applicabili, i costi di tale servizio non sono rimborsabili.
  3. Il Passeggero deve presentare un Biglietto valido regolarmente emesso in conformità alle Regole della Compagnia e contenente il Tagliando di Volo per il volo su cui il Passeggero si deve effettivamente imbarcare e tutti gli altri Tagliandi di Volo non utilizzati, nonché l'Itinerario/la Ricevuta e il documento d'identità del Passeggero quando usufruisce del Trasporto. Il Passeggero non avrà diritto ad essere trasportato se il Biglietto presentato dal Passeggero stesso rientra in uno dei casi di cui al punto (7) del comma (A) dell'Articolo 10.
  4. Il Biglietto può essere utilizzato solo dal Passeggero il cui nome è indicato sul Biglietto stesso e non può essere trasferito a terzi.
  5. Nel caso in cui la Compagnia accetti o rimborsi un Biglietto presentato da persone diverse dalla persona a cui è intestato, la Compagnia non sarà responsabile nei confronti della persona che ha diritto a essere trasportata o a ricevere un rimborso. Se il Biglietto viene effettivamente utilizzato da una persona diversa dalla persona che ha diritto a essere trasportata, con o senza la conoscenza e il consenso di tale persona, la Compagnia non sarà responsabile in caso di decesso o lesioni di tale persona non autorizzata o di perdita, distruzione o ritardo nell'arrivo del Bagaglio di tale persona non autorizzata o di danni allo stesso o ad altri beni personali derivanti da o in connessione con tale uso non autorizzato.
  6. Se per la vendita viene pubblicata una tariffa chiaramente errata e viene emesso un Biglietto a tale tariffa, la Compagnia si riserva il diritto di annullare l'acquisto del Biglietto e rimborsare tutte le somme pagate dall'acquirente o, a discrezione dell'acquirente, di riemettere il Biglietto alla tariffa corretta.

(B) (Validità dei Biglietti)

  1. Affinché la Compagnia possa verificare la validità del Biglietto, il Passeggero dovrà presentare il suo Biglietto.
  2. Una volta convalidato, il Biglietto diventa valido per il Trasporto dall'aeroporto di partenza all'aeroporto di Destinazione secondo l’itinerario descritto nel Biglietto, nella classe di servizio applicabile e nel periodo di tempo specificato o indicato nel successivo sottoparagrafo. Ogni Tagliando di Volo sarà valido per il Trasporto nella data e sul volo su cui è riservato un posto a sedere per il Passeggero. Se un Tagliando di Volo viene emesso per "data aperta", un posto verrà riservato per il Passeggero su sua richiesta dello stesso, a condizione che la tariffa sia applicabile a tale volo e che un posto sia disponibile sullo stesso volo. Il luogo e la data di emissione saranno indicati sul Biglietto valido.
  3. Salvo diversamente disciplinato dalle regole tariffarie applicabili, il periodo di validità di un Biglietto è di un anno dal giorno successivo all’inizio del Trasporto (esclusa la data di inizio del Trasporto) se il trasporto è iniziato, o di un anno dal giorno successivo alla data di emissione (esclusa la data di emissione) se nessuna parte del Biglietto è stata utilizzata. Se un Biglietto include un Tagliando di Volo a cui si applica una tariffa con un periodo di validità inferiore ad un anno, tale periodo di validità si applica solo a tale Tagliando di Volo.
  4. Il periodo di validità di un EMD (Electronic Miscellaneous Document) è di un anno a decorrere dalla data di emissione dello stesso. Un Electronic Miscellaneous Document non potrà essere utilizzato quale Biglietto, a meno che non venga presentato al fine di ottenere un Biglietto entro un anno dalla data di emissione.
  5. Il Biglietto scadrà a mezzanotte della data di scadenza del periodo di validità del Biglietto. Se non diversamente specificato nelle Regole della Compagnia, un viaggio effettuato con un Tagliando di Volo di un Biglietto può proseguire oltre la data di scadenza del Biglietto se il viaggio inizia prima di mezzanotte di tale data.
  6. Un EMD (Electronic Miscellaneous Document) scaduto o un Biglietto scaduto saranno accettati per un rimborso in conformità con l'Articolo 12 e l'Articolo 13.

(C) (Estensione della validità)

  1. Se il Passeggero non può viaggiare entro il periodo di validità del Biglietto perché la Compagnia:
    1. ha annullato il volo prenotato dal Passeggero;
    2. non riesce a operare un volo in modo ragionevole in base all’orario;
    3. salta uno scalo programmato, e lo scalo corrisponde al luogo di partenza, alla Destinazione o allo Scalo Intermedio del Passeggero;
    4. provoca la perdita della coincidenza del Passeggero;
    5. sostituisce la classe di servizio del Passeggero con una classe di servizio diversa; o
    6. non è in grado di fornire uno spazio precedentemente confermato.
    • La Compagnia estenderà il periodo di validità del Biglietto, senza riscossioni di ulteriore tariffa, al primo volo della Compagnia su cui è disponibile un posto nella classe di servizio per cui il Passeggero ha pagato la tariffa applicabile, salvo diversamente indicato nelle Regole della Compagnia.
  2. Se il Passeggero è in possesso di un Biglietto il cui periodo di validità è di un anno e non può viaggiare entro il periodo di validità perché la Compagnia non è in grado di fornire un posto sul volo nella classe di servizio per cui il Passeggero ha pagato la tariffa applicabile, la Compagnia estenderà il periodo di validità del Biglietto al primo volo della Compagnia su cui è disponibile un posto nella classe di servizio per cui il Passeggero ha pagato la tariffa applicabile durante la prenotazione, a condizione che tale estensione non superi 7 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza del Biglietto (esclusa la data di scadenza stessa).
    1. Nel caso in cui il Passeggero, dopo aver iniziato il viaggio, non possa viaggiare entro il periodo di validità del Biglietto a causa di una malattia (gravidanza non inclusa), la Compagnia può prolungare tale periodo come segue, a meno che il prolungamento non sia precluso dalle Regole della Compagnia applicabili alla tariffa pagata dal Passeggero:
      1. Per quanto riguarda il Biglietto il cui periodo di validità è di un anno, la Compagnia può prolungare tale periodo fino alla data in cui il Passeggero è di nuovo in grado di viaggiare secondo un certificato medico valido; posto che nel caso in cui la Compagnia non sia in grado di fornire al Passeggero un posto nella classe di servizio per cui il Passeggero ha pagato la tariffa applicabile in tale data, tale periodo può essere prolungato fino al primo volo della Compagnia su cui è disponibile un posto in tale classe di servizio dopo tale data in cui il Passeggero è di nuovo in grado di intraprendere il viaggio. Se il Tagliando di Volo non utilizzato del Biglietto prevede una o più Scali Intermedi, la Compagnia può, in base alle Regole della Compagnia stessa, prolungare il periodo di validità del Biglietto per non più di 3 mesi dopo la data (esclusa la data stessa) in cui il Passeggero è di nuovo in grado di intraprendere il viaggio.
      2. In relazione a un Biglietto il cui periodo di validità è inferiore a un anno, la Compagnia può, se non diversamente specificato nelle Regole della Compagnia, prolungare tale periodo fino alla data in cui il Passeggero può di nuovo intraprendere il viaggio secondo un certificato medico valido; nel caso in cui in tale data la Compagnia non sia in grado di fornire al Passeggero un posto nella classe di servizio per cui il Passeggero ha pagato la tariffa applicabile, la Compagnia può prolungare tale periodo fino al primo volo della Compagnia dopo tale data in cui il Passeggero è in grado di intraprendere il viaggio e su quale è disponibile un posto in tale classe di servizio (indipendentemente da eventuali condizioni restrittive applicabili al tipo di tariffa pagata). Tuttavia, in nessun caso il periodo verrà prolungato per più di 7 giorni dopo la data (esclusa la data stessa) in cui il Passeggero è in grado di riprendere il viaggio.
      • In caso di (i) o (ii) sopra riportati, la Compagnia può estendere nella stessa misura il periodo di validità dei Biglietti degli altri membri della famiglia che viaggiano con il Passeggero.
    2. Nulla di quanto indicato nel precedente punto (a) consentirà il prolungamento del periodo di validità del Biglietto del Passeggero che si è completamente ripreso da una malattia prima della scadenza di tale periodo.
  3. In caso di decesso del Passeggero durante il volo, la Compagnia può modificare o cambiare il Biglietto della persona che accompagna il Passeggero, inter alia, rinunciando all’adempimento dei requisiti minimi di soggiorno o prolungando il periodo di validità. In caso di decesso di familiari stretti del Passeggero dopo l'inizio del viaggio, la Compagnia può, anche in relazione ai Biglietti del Passeggero o dei familiari stretti che accompagnano il Passeggero, rinunciare ai requisiti minimi di soggiorno o prolungare il periodo di validità. Qualsiasi modifica o emendamento di questo tipo sarà soggetto alla ricezione da parte della Compagnia di un certificato di morte ufficiale e idoneo e tale proroga non potrà superare i 45 giorni successivi alla data di morte del Passeggero (esclusa la data stessa del decesso).

(D) (Utilizzo dei Tagliandi di Volo in sequenza)

  1. La Compagnia accetterà i Tagliandi di Volo solo nella sequenza indicata con l’inizio al luogo di partenza indicata sul Biglietto.
  2. Se un Tagliando di Volo per la prima o la seconda tratta non viene utilizzato e se il Passeggero inizia o continua il suo viaggio da qualsiasi Luogo di Scalo Concordato, la tariffa verrà ricalcolata in base alle regole tariffarie vigenti e il Trasporto verrà fornito di conseguenza.

Articolo 5 (SCALI INTERMEDI)

Gli Scali Intermedi possono essere consentiti in qualsiasi Luogo di Scalo Concordato, in base alle Leggi Applicabili e alle Regole della Compagnia.

Articolo 6 (TARIFFE E ITINERARI)

(A) (Regola Generale)

Le tariffe sono valide solo per il Trasporto dall'aeroporto del luogo di partenza all'aeroporto della Destinazione e non includono il servizio di trasporto via terra nelle aree aeroportuali, tra gli aeroporti o tra un aeroporto e il centro città, salvo nel caso in cui le Regole della Compagnia prevedano espressamente che tale servizio di trasporto via terra sia fornito dalla Compagnia senza costi aggiuntivi.

(B) (Tariffe applicabili)

  1. Le tariffe e le spese applicabili sono le tariffe e le spese che vengono pubblicate dalla Compagnia o dal suo Agente Autorizzato o, se non pubblicate, fissate in conformità con le Regole della Compagnia, che, se non diversamente specificato dalle Leggi Applicabili, saranno in vigore a partire dalla data di emissione e applicabili alla data dell’inizio del Trasporto coperto dal Primo Tagliando di Volo del Biglietto. Qualora le somme riscosse non siano equivalenti alle tariffe e/o alle spese applicabili, la differenza sarà rimborsata o riscossa dalla Compagnia, a seconda dei casi, salvo diversamente previsto dalle Regole della Compagnia in relazione a qualsiasi Passeggero che paghi spese e/o tariffe speciali.
  2. Se non diversamente specificato dalle presenti Condizioni di Trasporto o dalle Regole della Compagnia, le tariffe danno diritto al Passeggero di occupare un posto nella classe corrispondente. Salvo diversamente specificato nelle Regole della Compagnia o specificamente approvato dalla Compagnia, il Passeggero avrà il diritto di occupare solo un posto a bordo.
  3. Per il Trasporto Nazionale, la Compagnia accetta il trasporto gratuito di un neonato senza posto assegnato, a condizione che il neonato sia accompagnato da un Passeggero di almeno 12 anni.

(C) (Itinerari)

Salvo diversamente specificato dalle Regole della Compagnia, le tariffe si applicano solo ad un itinerario pubblicato in relazione a esse. Se ci sono più itinerari alla stessa tariffa, il Passeggero può specificare l'itinerario prima dell'emissione di un Biglietto. Se l'itinerario non è specificato, la Compagnia può stabilire lo stesso itinerario.

(D) (Imposte, commissioni e diritti)

Eventuali imposte, commissioni o diritti imposti da un governo o da un'altra autorità pubblica o da un operatore di un aeroporto in relazione al Passeggero o all’utilizzo da parte del passeggero di servizi o strutture saranno da considerarsi in aggiunta alle tariffe, alle commissioni e ai diritti pubblicati e dovranno essere corrisposti dal Passeggero. Le tariffe e i diritti per il Trasporto Nazionale includono un importo pari alle imposte sui consumi (comprese le imposte locali sui consumi).

(E) (Valuta)

Tariffe e diritti possono essere pagati in una valuta specificata dalla Compagnia soggetta alle Leggi Applicabili diversa dalla valuta in cui la tariffa o il diritto è stato pubblicato. Se un pagamento viene effettuato in una valuta diversa dalla valuta in cui la tariffa o il diritto è pubblicato, tale pagamento verrà effettuato al tasso di cambio stabilito in conformità con le Regole della Compagnia.

Articolo 7 (PRENOTAZIONI)

(A) (Regola Generale)

  1. Una prenotazione deve essere confermata al momento della registrazione della stessa come accettata nel sistema di prenotazione della Compagnia.
  2. La Compagnia vieta atti di prenotazione non destinati all'imbarco effettivo.
  3. Non sono consentite modifiche del nome del Passeggero una volta confermata la prenotazione nel sistema di prenotazione della Compagnia.
  4. In base alle Regole della Compagnia, le condizioni applicabili a determinate tariffe possono limitare o vietare la modifica o la cancellazione delle prenotazioni.
  5. Il Passeggero che non abbia utilizzato un Biglietto a data aperta o parte di esso, o che desideri cambiare la propria prenotazione non avrà alcun diritto preferenziale relativamente alla prenotazione.

(B) (Prenotazioni del posto a sedere)

La Compagnia accetterà le richieste di prenotazione dei posti al massimo 355 giorni prima della data programmata del volo presso gli Uffici della Compagnia, salvo diversamente previsto dalla Compagnia in relazione a un Passeggero che paga una tariffa speciale.

(C) (Limiti di tempo per l'emissione del Biglietto)

Se un Biglietto per un Passeggero non viene emesso prima della scadenza di tempo specificata dalla Compagnia per l'emissione del Biglietto, la Compagnia può cancellare la sua prenotazione.

(D) (Assegnazione posto a sedere)

La Compagnia può, senza preavviso, modificare il posto a sedere scelto da un Passeggero a causa di un cambio di velivolo o per altro motivo. Tale modifica includerà una variazione della posizione del posto a sedere, della tipologia di posto a sedere e delle specifiche.

(E) (Costo del servizio quando il posto non viene utilizzato)

Su richiesta della Compagnia e in conformità con le Regole della Compagnia, il costo del servizio sarà pagato dal Passeggero che non utilizza il posto per cui è stata effettuata la prenotazione.

(F) (Cancellazione delle prenotazioni effettuate dalla Compagnia)

  1. La Compagnia può, a propria discrezione, cancellare in tutto o in parte la prenotazione del Passeggero se vengono prenotati due o più posti per lo stesso Passeggero e se:
    1. le stesse tratte vengono prenotate nella stessa data;
    2. le stesse tratte vengono prenotate per due date vicine;
    3. vengono prenotate tratte diverse nella stessa data; o
    4. è ovvio che il Passeggero non può utilizzare tutti i posti riservati.
  2. Se il Passeggero non utilizza un posto riservato su un volo senza darne preavviso alla Compagnia, la Compagnia può cancellare le sue prenotazioni successive o richiedere a un altro Vettore di farlo.
    Se il Passeggero non utilizza il posto prenotato su un volo di altri Vettori senza dare un preavviso al Vettore, la Compagnia può, su richiesta del Vettore, cancellare le sue prenotazioni successive.
  3. La Compagnia può cancellare del tutto o solo una parte della prenotazione del Passeggero che non includa i dati personali necessari entro il periodo di tempo specificato dalla Compagnia, in conformità alle Leggi Applicabili di qualsiasi Paese interessato, ad esempio i Paesi di partenza, di Destinazione e di transito/sorvolo.

(G) (Riconferma delle prenotazioni di altri Vettori)

Nel caso in cui sia richiesta la riconferma delle prenotazioni in conformità con le regole di qualsiasi Vettore diverso dalla Compagnia, la Compagnia può cancellare le prenotazioni dei voli successivi della Compagnia per un Passeggero quando quest’ultimo non riconferma una prenotazione del Vettore entro l'orario specificato dal Vettore.

(H) (Spese per le comunicazioni)

Salvo diverso accordo con la Compagnia, il Passeggero dovrà sostenere eventuali spese per la comunicazione per telefono o tramite altri mezzi di comunicazione utilizzati per effettuare o annullare una prenotazione.

(I) (Dati personali)

Il Passeggero accetta che i suoi dati personali saranno forniti alla Compagnia dal Passeggero o dal suo agente, saranno salvati dalla Compagnia o, se la Compagnia lo riterrà necessario, saranno trasmessi dalla Compagnia a uno dei suoi uffici e ad altri Vettori, a fornitori di servizi di viaggio, autorità governative o ad altre entità o agenzie nei Paesi di partenza, di Destinazione o di sorvolo, in paesi di transito e trasferimento, allo scopo di effettuare una prenotazione per il Trasporto, ottenere servizi accessori, agevolare i requisiti di immigrazione e di ingresso o per rendere disponibili tali dati alle autorità governative o per qualsiasi altro scopo ritenuto necessario dalla Compagnia per facilitare il viaggio per il Passeggero.

Articolo 8 (CHECK-IN)

  1. Il Passeggero arriverà nel luogo indicato dalla Compagnia, rispettivamente, all'orario indicato dalla Compagnia o, se non viene indicato alcun orario, con un anticipo sufficiente rispetto alla partenza del volo affinché il Passeggero abbia abbastanza tempo per completare le procedure di check-in e partenza entro l'orario di partenza del volo. Se il Passeggero non arriva al luogo indicato della Compagnia all'orario indicato dalla Compagnia stessa o non riesce a partire perché in possesso di una documentazione impropria o incompleta di uscita, di ingresso o di qualsiasi altro tipo necessaria per la partenza, la Compagnia può cancellare la prenotazione del posto e non ritarderà il volo per attendere il Passeggero. La Compagnia non sarà responsabile nei confronti del Passeggero per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni del presente Articolo da parte del Passeggero.
  2. I Passeggeri devono sedersi nel posto a loro assegnato e non devono cambiare posto con altri, anche se accompagnano altri Passeggeri, salvo qualora diversamente consentito dalla Compagnia.

Articolo 9 (ISTRUZIONI DELLA COMPAGNIA)

I Passeggeri devono attenersi alle istruzioni del Delegato e del membro dell'equipaggio in relazione all'imbarco, alla discesa dall'aereo e/o ad altri comportamenti da tenere in aeroporti o a bordo, o in relazione ai luoghi di carico o scarico del Bagaglio del passeggero.

Articolo 10 (RIFIUTO E LIMITAZIONE DEL TRASPORTO)

(A) (Diritto di rifiuto al Trasporto ecc.)

La Compagnia può rifiutare il Trasporto o sbarcare qualsiasi Passeggero e, in tal caso, il Bagaglio verrà gestito nello stesso modo, se la Compagnia stabilisce a sua discrezione che:

  1. tale azione è necessaria per motivi di sicurezza del volo;
  2. tale azione è necessaria affinché la Compagnia rispetti le Leggi Applicabili di qualsiasi Stato o del Paese di partenza, del Paese di Destinazione o di transito/sorvolo, o di altri Stati o Paesi interessati;
    1. il Passeggero rientri nel punto 1 (b) del comma (B) dell'Articolo 18,
    2. il Passeggero stia cercando di entrare illegalmente in un Paese che sta attraversando/oggetto di uno scalo, distruggendo i propri documenti necessari per l’uscita, l’ingresso o per altri scopi o per altre tratte; o
    3. il Passeggero si rifiuti di accettare la richiesta della Compagnia, avanzata per motivi legati alla prevenzione di un ingresso illegale, consegnando ad un membro dell'equipaggio la documentazione necessaria per l'uscita, l'ingresso o altri scopi in cambio di una ricevuta per la presa in custodia da parte della Compagnia;
  3. il Passeggero rientri nei casi di cui ai punti 4 o 5 del comma (B) dell'Articolo 15;
  4. il Passeggero, o il suo comportamento/la sua condotta, la sua età o il suo stato fisico o mentale:
    1. richiede un'assistenza speciale da parte della Compagnia, che supera i requisiti legali o potrebbe determinare un onere eccessivo in aggiunta alle normali procedure della Compagnia;
    2. può causare disagio o assumere una condotta deplorevole nei confronti degli altri Passeggeri,
    3. può mettere a rischio la sicurezza o la salute di sé stesso o di altre persone;
    4. può causare danni all’aeromobile o a qualsiasi bene;
    5. non permette a qualsiasi Delegato o membro dell'equipaggio di espletare i suoi compiti o non rispetta le istruzioni di un Delegato e di un membro dell'equipaggio; o
    6. mostra una condotta illecita, disordinata, oscena o violenta;
    7. fuma nella cabina dell'aeromobile, compreso l'utilizzo di tutti i dispositivi per il fumo;
    8. utilizza cellulari, radio portatili, giochi elettronici o altri dispositivi elettronici nella cabina dell'aeromobile senza l'autorizzazione della Compagnia,
    9. trasporta uno degli articoli di seguito specificati:
      armi (ad eccezione di quelle portate da ufficiali competenti in servizio); polvere da sparo; esplosivi; sostanze corrosive; articoli infiammabili o altri articoli che potrebbero causare rischi o pericoli all’aeromobile, ai Passeggeri e/o a qualsiasi bene caricato; beni o animali vivi inidonei al trasporto aereo;
    10. ha una grave malattia/lesioni gravi;
    11. ha o potrebbe avere una malattia infettiva che costituisce una minaccia diretta per la salute e la sicurezza del Delegato e dei membri dell'equipaggio o di altri Passeggeri;
    12. si rifiuta di intraprendere qualsiasi azione richiesta dalla Compagnia al Passeggero come misura precauzionale contro le malattie infettive;
    13. è considerato sotto l'influenza significativa di alcol o droghe;
    14. potrebbe essere significativamente offensivo o sgradevole per gli altri Passeggeri, compreso per motivi correlati all'igiene del Passeggero;
    15. è un bambino non accompagnato di età inferiore ai dodici anni. Per il Trasporto Nazionale, è un bambino di età inferiore a otto anni; oppure
  5. in un volo precedente si è comportato in un modo che rientra in uno dei casi indicati al numero (5) del presente Articolo, e la Compagnia ritiene che tale condotta/comportamento possa essere ripetuto;
  6. il Biglietto presentato dal Passeggero è:
    1. stato acquistato in maniera illecita o acquistato da un'entità diversa dal Vettore contrattuale o dalla sua Agenzia Autorizzata,
    2. stato denunciato come smarrito o rubato,
    3. un Biglietto contraffatto, o
    4. modificato da un soggetto diverso dal Vettore o da una sua Agenzia Autorizzata, in relazione a qualsiasi Tagliando di Volo inerente;
    • e in ogni dei suddetti casi, la Compagnia si riserva il diritto di trattenere il Biglietto.
  7. la persona che presenta il Biglietto non può dimostrare di essere la persona indicata nella casella "Nome del passeggero" del Biglietto; in tal caso la Compagnia si riserva il diritto di trattenere tale Biglietto; o
  8. il Passeggero, nonostante la richiesta della Compagnia, si rifiuta di pagare la tariffa, i diritti/le spese o le imposte applicabili o non adempierà un accordo di credito concordato tra la Compagnia e il Passeggero (o la persona che paga il Biglietto).

Nel caso dei punti 5(c), 5(d), 5(e) e 5(f) del presente Articolo, la Compagnia può adottare altre misure che riterrà necessarie per impedire al Passeggero di continuare tale condotta, comportamento indesiderato, ostruzione o azione, ivi incluse misure che includeranno, a titolo esemplificativo, il contenimento del Passeggero.

(B) (Accettazione condizionata del Trasporto)

Se lo stato, l’età o la condizione fisica o mentale di un Passeggero può causare un pericolo o un rischio per sé stesso, la Compagnia non sarà responsabile per la morte o per qualsiasi lesione, malattia, ferita o disabilità subita dal Passeggero o per qualsiasi aggravamento o conseguenza dovuta a tale stato, età o condizione fisica o mentale.

(C) (Limitazione del Trasporto)

  1. L'accettazione del Trasporto di bambini o neonati, persone disabili, donne in gravidanza o persone affette da malattia che non sono accompagnati sarà soggetta alle Regole della Compagnia e potrebbe richiedere un accordo precedente con la Compagnia.
  2. Se il peso totale dei Passeggeri imbarcati e/o dei Bagagli caricati a bordo dell’aereo fosse superiore al peso massimo della franchigia consentito per l'aeromobile, la Compagnia può decidere quali Passeggeri e/o Bagagli verranno trasportati in conformità con le Regole della Compagnia.
  3. Per garantire l'assistenza nell'evacuazione di emergenza, la Compagnia può impedire al Passeggero di occupare un posto nella fila davanti all'uscita di emergenza dell'aeromobile e sostituire il Passeggero con un altro (in caso di spostamento, se il posto nella fila davanti all'uscita di emergenza è un posto speciale, la Compagnia rimborserà la tariffa speciale applicata al posto e non riscuoterà alcuna tariffa prevista dalle Regole della Compagnia), se la Compagnia determina, a sua ragionevole discrezione, che il Passeggero rientra in uno dei seguenti casi:
    1. il Passeggero ha meno di 15 anni;
    2. il Passeggero ha difficoltà a prestare assistenza durante un'evacuazione di emergenza o può causare danni alla propria salute nel prestare assistenza durante un'evacuazione di emergenza a causa delle sue condizioni fisiche, del suo stato di salute o per altri motivi;
    3. il Passeggero non riesce a comprendere le procedure di evacuazione e le istruzioni dei membri dell'equipaggio e del Delegato; oppure
    4. il Passeggero non acconsente a fornire assistenza durante l'evacuazione di emergenza.

Articolo 11 (IMBARCO FRAUDOLENTO)

  1. Qualsiasi atto di seguito riportato costituirà un imbarco fraudolento e sarà soggetto ad un addebito pari al doppio della tariffa e delle spese più elevate applicabili al momento dell'imbarco fraudolento, oltre alla tariffa e alle spese applicabili al Passeggero per il volo sui cui si è imbarcato fraudolentemente; qualora non sia possibile accertare la tratta volata, la tariffa e le spese saranno calcolate dal luogo di partenza del volo:
    1. mancata presentazione del Biglietto su richiesta del Delegato e del membro dell'equipaggio della Compagnia, o imbarco oltre la tratta specificata nella prenotazione senza l'approvazione del Delegato e del membro dell'equipaggio della Compagnia;
    2. imbarco intenzionale su un volo con un Biglietto non valido; oppure
    3. imbarco su un volo a una tariffa speciale sulla base di una falsa dichiarazione.

Articolo 12 (RIMBORSI)

(A) (Regola Generale)

  1. Salvo sia diversamente previsto dalle Leggi Applicabili, nel caso in cui il Passeggero non utilizzi il proprio Biglietto o parte di esso, la Compagnia, su richiesta del passeggero, rimborserà tale Biglietto inutilizzato o la parte inutilizzata dello stesso in conformità al presente Articolo e alle Normative della compagnia. Le disposizioni del presente Articolo applicabili a un Biglietto si applicano a un Electronic Miscellaneous Document.
  2. In base alle Normative della compagnia, la Compagnia limiterà o rifiuterà il rimborso di un Biglietto, a seconda delle condizioni applicabili a determinate tariffe.

(B) (Persona alla quale verrà effettuato il Rimborso)

  1. Se non diversamente specificato nel presente comma (B), la Compagnia effettuerà il rimborso alla persona indicata nel Biglietto o alla persona che ha acquistato il Biglietto presentando alla Compagnia prove soddisfacenti per dimostrare di avere diritto a tale rimborso secondo le presenti Condizioni di Trasporto,.
  2. Se il Biglietto è stato emesso da una delle seguenti entità, la Compagnia effettuerà un rimborso alla persona, alla società o alla società di carta di credito specificata in ciascun caso.
    1. per il Biglietto acquistato con una carta di credito commerciale verrà emesso un rimborso alla società che ha emesso tale carta di credito commerciale.
    2. per il Biglietto emesso in base al piano Universal Air Travel Plan (UATP) verrà emesso un rimborso all'abbonato per il quale è stata emessa la carta UATP.
  3. La Compagnia effettuerà il rimborso solo a seguito della restituzione di tutti i Tagliandi di Volo non utilizzati e l'Itinerario/la Ricevuta alla Compagnia.
  4. Qualsiasi rimborso effettuato a una persona che presenta alla Compagnia tutti i Tagliandi di Volo non utilizzati e l'itinerario/la Ricevuta e che richiede un rimborso ai sensi del numero 1 o 2 del presente comma (B) dovrà essere considerato un rimborso valido e solleverà la Compagnia dalla responsabilità di effettuare qualsiasi ulteriore rimborso al vero titolare.

(C) (Termine per il rimborso)

La tariffa, imposte, spese e diritti non saranno rimborsabili dopo 30 giorni dalla scadenza del Biglietto.

(D) (Diritto di rifiutare il rimborso)

  1. La Compagnia può rifiutare un rimborso del Biglietto acquistato dal Passeggero e presentato alla Compagnia o a funzionari governativi di un Paese allo scopo di provare la sua intenzione di lasciare il Paese in questione, a meno che il Passeggero dimostri in modo soddisfacente alla Compagnia che è in possesso dell'autorizzazione a rimanere nel Paese o partirà dal Paese con un altro Vettore aereo o altro servizio di trasporto.
  2. La Compagnia non rimborserà il Biglietto del Passeggero nel caso in cui il Trasporto del Passeggero venga rifiutato o questo venga sbarcato in conformità ai punti 7 e/o 8 del comma (A) dell'Articolo 10.

(E) (Currency)

Qualsiasi rimborso sarà effettuato in base alle Leggi Applicabili del Paese in cui il Biglietto è stato originariamente pagato e del Paese in cui viene effettuato il rimborso.
Il rimborso verrà effettuato nella valuta in cui il Biglietto è stato pagato, ma può essere effettuato in altra valuta in conformità con le Regole della Compagnia.

(F) (Rimborso da parte della Compagnia)

Salvo sia diversamente specificato nelle Regole della Compagnia, la Compagnia rimborserà volontariamente il Biglietto solo nel caso in cui la Compagnia o la sua Agenzia Autorizzata abbiano originariamente emesso il Biglietto.

Articolo 13 (CAMBIO DELL’ITINERARIO E RIMBORSI RICHIESTI DAL PASSEGGERO)

(A) (Cambio dell’itinerario)

  1. In base alle Regole della Compagnia, le condizioni applicabili a determinate tariffe possono limitare o vietare il cambio dell’itinerario.
  2. Su richiesta del Passeggero, la Compagnia può effettuare un cambio dell’itinerario in relazione a un Biglietto non utilizzato o a uno o più Tagliandi di Volo non utilizzati se:
    1. la Compagnia emette il Biglietto;
    2. la Compagnia è il Vettore che ha originariamente emesso il Biglietto ed è indicata nella casella "Emittente originale" del Biglietto;
      1. la Compagnia è il Vettore indicato nella casella "Vettore" del Tagliando di Volo non utilizzato per la prima tratta da dove deve iniziare il cambio di itinerario;
      2. la Compagnia è il Vettore al quale tale Tagliando di Volo; o
      3. nessun Vettore è indicato nella casella "Vettore" di tale Tagliando di Volo;
      1. a condizione che in ciascuno dei precedenti casi (i), (ii) e (iii) sia ottenuta l’approvazione del Vettore che emette il Biglietto, se lo stesso Vettore è indicato come Vettore per qualsiasi tratta successiva.
  3. Dopo l'inizio del Trasporto, si applicano le seguenti disposizioni:
    1. non è consentito un Trasporto aggiuntivo alla tariffa di transito, a meno che non venga effettuata una richiesta per tale Trasporto aggiuntivo alla Compagnia prima dell'arrivo del Passeggero alla Destinazione indicata sul Biglietto;
    2. Nel caso in cui un nuovo itinerario dopo il cambiamento dello stesso non soddisfi le condizioni applicabili a uno sconto per un Biglietto andata e ritorno, tale sconto per andata e ritorno non verrà applicato a quelle tratte già volate, anche se il relativo Biglietto è stato emesso in base a uno sconto per andata e ritorno.
  4. Le tariffe e le spese applicabili dopo un cambio di itinerario sono quelle che, alla data di emissione, erano destinate a essere applicate alla data di inizio del Trasporto; nel caso di un Passeggero il cui Biglietto non è stato mai utilizzato, le tariffe e le spese applicabili dopo il cambio di itinerario possono essere quelle valide alla data in cui il cambio è stato effettuato e riportate sul Biglietto in conformità alle Regole della Compagnia e alle regole tariffarie applicabili.
  5. La Compagnia riscuoterà dal Passeggero l'eventuale differenza tra le tariffe e le spese applicabili dopo il cambio dell’itinerario e quelle originariamente pagate dal Passeggero, o provvederà ad un rimborso al Passeggero, se dovuto, in conformità all'Articolo 12 e al comma (B) del presente Articolo.
  6. La data di scadenza di ogni nuovo Biglietto emesso a seguito di cambio dell’itinerario, dei Vettori, della classe di servizio o del volo saranno quelli del Biglietto originale; se un Passeggero, il cui Biglietto è del tutto inutilizzato, richiede il cambio dell’itinerario del Biglietto inutilizzato, la data di scadenza del nuovo Biglietto sarà calcolata a partire dalla data di emissione del Biglietto per il cambio.
  7. I termini di prescrizione e decadenza per la cancellazione delle prenotazioni e per le spese per il cambio o la cancellazione delle prenotazioni saranno applicati anche in caso di un cambio di itinerario che verrà effettuato su richiesta del Passeggero, come previsto dalle Regole della Compagnia.

(B) (Rimborsi)

  1. Nel caso in cui, oltre ai Rimborsi richiesti dal Passeggero, a un Passeggero venga rifiutato l'imbarco o lo sbarco ai sensi delle disposizioni del punto 9 del comma (A) dell'Articolo 10, il rimborso sarà:
    1. un importo pari alla tariffa corrisposta, al netto di eventuali tariffe e spese previste dalle Regole della Compagnia, se non è stata effettuata alcuna parte del viaggio; e
    2. un importo pari alla differenza tra la tariffa e le spese corrisposte e la tariffa e le spese applicabili alla tratta per cui è stato utilizzato il biglietto, al netto di eventuali tariffe previste dalle Regole della Compagnia, se è stata effettuata una parte del viaggio.
  2. Se un rimborso per una parte del Biglietto nell’ambito del Trasporto Internazionale dovesse comportare l'utilizzo di tale Biglietto per una tratta in cui il Trasporto è proibito, il rimborso, se dovuto, deve essere determinato in conformità al punto 1 (b) del presente comma (B), come se il Biglietto fosse stato utilizzato oltre il punto dal quale il Trasporto è proibito.

Articolo 14 (CAMBIO INVOLONTARIO DI ITINERARIO E RIMBORSI)

(A) (Programmi)

  1. La Compagnia si impegna a fare il possibile per trasportare il Passeggero e il suo Bagaglio con ragionevole rapidità e ad attenersi agli orari in vigore alla data del viaggio; resta inteso che gli orari indicati nell’orario o altrove sono da considerarsi solo programmati ma non garantiti e non costituiscano parte del contratto di Trasporto. La Compagnia può modificare qualsiasi orario di un volo senza preavviso e non sarà responsabile per eventuali problemi relativi alla coincidenza del Passeggero e/o del Bagaglio con qualsiasi altro volo a causa di tale modifica.
  2. La Compagnia può far subentrare, senza preavviso, qualsiasi altro Vettore o cambiare un aeromobile in relazione al Trasporto gestito dalla Compagnia.
  3. La Compagnia può annullare, interrompere, dirottare, rinviare o ritardare senza preavviso qualsiasi volo, oppure il diritto o la prenotazione in relazione a qualsiasi trasporto successivo, oppure può determinare se un decollo o un atterraggio debba essere effettuato, senza alcuna responsabilità se non quella di rimborsare in conformità ai punti 3 e 4 del comma (B) o ai punti 3 e 4 del comma (C) del presente Articolo la tariffe e i costi per eventuali parti non utilizzate del Biglietto.

(B) (Cambio di itinerario e rimborso a causa di un evento di forza maggiore)

  1. Il termine "Evento di forza maggiore" ha il significato di:
    1. qualsiasi fatto al di fuori del controllo della Compagnia (inclusi, a titolo esemplificativo, condizioni meteorologiche, cause di forza maggiore, scioperi, sommosse, disordini civili, embarghi, guerre, ostilità, disordini o instabilità delle relazioni internazionali), siano essi effettivi, minacciati o segnalati o ritardi, richieste, condizioni, circostanze o requisiti direttamente o indirettamente connessi a tale fatto;
    2. qualsiasi fatto che non possa essere previsto, anticipato o immaginato;
    3. qualsiasi Legge Applicabile; o
    4. carenza di forza lavoro, carburante, strutture o problemi di manodopera della Compagnia o di altri.
  2. In caso di una delle seguenti circostanze dovute a cause per cui la Compagnia è responsabile, la Compagnia adotterà a discrezione del Passeggero le misure specificate nei successivi punti 3 o 4 del presente comma (B):
    1. la Compagnia cancella un volo;
    2. la Compagnia omette di operare un volo in modo ragionevole rispetto a quanto programmato;
    3. la Compagnia non riesce a fermarsi presso la Destinazione o luogo di Scalo Intermedio; oppure
    4. la Compagnia non è in grado di fornire al Passeggero il proprio posto prenotato su un volo o faccia perdere al Passeggero il volo di coincidenza prenotato.
  3. Cambio di itinerario
    1. Nell’ambito del Trasporto Nazionale, la Compagnia deve effettuare il Trasporto del Passeggero e del Bagaglio su un volo con posti disponibili fino alla Destinazione o allo Scalo Intermedio, come specificato nel Biglietto, o negli Aeroporti vicini alla Destinazione designata dalla Compagnia.
    2. Nell’ambito del Trasporto Nazionale, in caso di modifica della Destinazione indicata nel Biglietto dopo la partenza, la Compagnia organizzerà il trasporto per il Passeggero e il suo Bagaglio alla Destinazione o allo Scalo Intermedio, come specificato nel Biglietto, tramite una delle seguenti misure adottate a discrezione della Compagnia stessa:
      1. su un volo della Compagnia su cui è disponibile un posto
      2. su un volo di un altro Vettore su cui è disponibile un posto; oppure
      3. tramite altri mezzi di trasporto.
    3. Nel caso dei precedenti punti (a) o (b), non sarà apportato alcun adeguamento per la differenza tra tariffe e spese del Passeggero.
  4. Rimborsi
    1. Il calcolo del rimborso sarà eseguito in conformità al punto 4 del comma (C) del presente Articolo.

(C) Cambio itinerario e rimborsi dovuti a circostanze per cui la Compagnia è responsabile

  1. Per "Motivi sotto la responsabilità della Compagnia" si intende qualsiasi evento diverso da quelli specificati nel paragrafo (B) del presente Articolo.
  2. Nel caso in cui si verifichi una delle seguenti circostanze per motivi per cui la Compagnia è responsabile, la Compagnia adotterà a discrezione del Passeggero una delle misure specificate nei successivi punti 3 o 4 del presente comma (C).
    1. la Compagnia cancella un volo;
    2. la Compagnia non riesce ad operare ragionevolmente un volo secondo l’orario;
    3. la Compagnia non riesce a fermarsi presso la Destinazione o luogo di Scalo Intermedio; oppure
    4. la Compagnia non è in grado di fornire al Passeggero il proprio posto prenotato su un volo o faccia perdere al Passeggero il volo di coincidenza prenotato.
  3. Cambio di itinerario
    1. La Compagnia deve effettuare il trasporto del Passeggero e del Bagaglio fino alla Destinazione o allo Scalo Intermedio, come specificato nel Biglietto, con uno dei seguenti mezzi, a discrezione della Compagnia stessa:
      1. su un volo della Compagnia, su cui è disponibile un posto;
      2. su un volo di un altro Vettore, su cui è disponibile un posto; o
      3. tramite qualsiasi altro mezzo di trasporto.
    2. Nel suddetto caso non sarà apportato alcun adeguamento prezzo per la differenza tra tariffe e spese del Passeggero.
    3. Nel caso in cui il Passeggero perda un volo in coincidenza della Compagnia prenotato dal Passeggero in quanto un Vettore precedente che trasporta il Passeggero non opera il proprio volo in orario o modifica l’orario di tale volo, la Compagnia non sarà responsabile per la perdita di tale coincidenza.
    4. In caso di cambio di itinerario da parte della Compagnia, il Passeggero avrà diritto a trattenere la franchigia Bagaglio gratuita applicabile alla classe di servizio per la quale il Passeggero ha originariamente pagato. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il Passeggero abbia diritto a un rimborso della tariffa, in quanto viene trasferito da una classe di servizio di cui ha pagato la tariffa a una classe di servizio inferiore.
  4. Rimborsi
    1. In aggiunta al caso di responsabilità della Compagnia descritto nel presente Articolo, nel caso in cui a un Passeggero venga rifiutato l'imbarco o lo sbarco ai sensi di uno dei punti da 1 a 6 del comma (A) dell'Articolo 10, e al Passeggero venga impedito di utilizzare il Trasporto previsto nel suo Biglietto, il rimborso sarà:
      1. l’importo pari alla tariffa pagata, qualora non sia ancora effettuata alcuna parte del viaggio; e
      2. la differenza tra la tariffa corrisposta e la tariffa per il Trasporto completato, qualora sia stata effettuata una parte del viaggio.
    2. Nel caso di Trasporto Internazionale, e salvo diverse disposizioni delle Leggi Applicabili o delle Regole della Compagnia, se la Compagnia richiede a un Passeggero, che ha effettuato il pagamento di una classe di servizio di utilizzare una classe di servizio inferiore, l'importo del rimborso sarà pari alla tariffa calcolata moltiplicando la tariffa applicabile alla tratta (per una tratta parziale inclusa nella tariffa, l'importo è proporzionale alla distanza) con le seguenti percentuali fisse:
      1. dalla First Class alla Business Class: 50%
      2. dalla Business Class alla Premium Economy: 40%
      3. dalla Business Class all'Economy Class: 50%
      4. dalla Premium Economy all'Economy Class: 30%
      1. Nel caso di un volo in code-sharing operato da un altro Vettore, si applicano le condizioni contrattuali del Vettore operativo.
    3. Nel caso di Trasporto Nazionale, e salvo diverse disposizioni delle Leggi Applicabili o delle Regole della Compagnia, se un Passeggero che ha pagato una determinata classe di servizio è tenuto dalla Compagnia a utilizzare una classe di servizio inferiore, l'importo del rimborso sarà il seguente:
      1. Nel caso di una tariffa che consente il cambio di prenotazione gratuito, la differenza tra la tariffa pagata e quella calcolata per viaggiare ab origine in una classe inferiore per la tratta interessata (per una tratta parziale inclusa nella tariffa, l'importo è proporzionale alla distanza).
      2. In caso di tariffe diverse da quelle riportate al suddetto punto (i), il 30% della tariffa applicabile alla tratta (per una tratta parziale inclusa nella tariffa, l'importo è proporzionale alla distanza).

(D) (Limitazione del Trasporto per overbooking, ecc.)

Se il numero di Passeggeri (solo coloro che hanno presentato il Biglietto, con una prenotazione confermata, al check-in presso l'ufficio aeroportuale della Compagnia entro l'orario stabilito dalla Compagnia) con prenotazioni validi di posti su un volo supera la capacità del volo e, pertanto, per alcuni Passeggeri non sono disponibili i loro posti per responsabilità della Compagnia, la Compagnia deve procedere alla chiamata di volontari disposti a rinunciare alle proprie prenotazioni confermate. Se non viene trovato un numero sufficiente di volontari, la Compagnia può negare l'imbarco ad altri Passeggeri in base alla priorità di imbarco stabilita dalla Compagnia. La Compagnia fornirà ai Passeggeri che accettano di rinunciare al proprio volo un determinato importo stabilito dalla Compagnia stessa come premio di collaborazione, oltre alle disposizioni di cui ai punti 3 o 4 del comma (C) del presente Articolo.

(E) (Piano di emergenza)

In caso di ritardo a causa di un aeromobile a terra presso qualsiasi aeroporto degli Stati Uniti d'America, durante il quale i Passeggeri non sono autorizzati a scendere dall'aereo, la Compagnia si adopererà in modo ragionevole per rispettare qualsiasi piano di emergenza applicabile, ma la conformità al piano non è garantita e non fa parte di queste Condizioni di Trasporto. Inoltre, per i Passeggeri che viaggiano su un volo in code-sharing operato da un altro Vettore, l’eventuale piano di emergenza applicabile sarà il piano di emergenza del Vettore operativo.

Articolo 15 (BAGAGLIO)

(A) (Limitazione dell'accettazione del Bagaglio)

  1. La Compagnia rifiuterà di accettare come Bagaglio:
    1. oggetti che non costituiscono un Bagaglio come definito nell'Articolo 1;
    2. oggetti che possono mettere in pericolo l'aeromobile o una persona o un bene, come meglio specificati nel Regolamento per merci pericolose dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) e dell'International Air Transport Association (IATA) e nelle Regole della Compagnia;
    3. oggetti il cui Trasporto è proibito dalle Leggi Applicabili di qualsiasi Stato o Paese di partenza, di Destinazione o di transito;
    4. articoli che la Compagnia ritiene inadatti al Trasporto per motivi di peso, dimensioni, forma o natura, ad esempio beni fragili o deperibili;
    5. animali vivi, fatta eccezione per quelli previsti nel comma (J) del presente Articolo;
    6. cadaveri;
    7. armi da fuoco, spade e altri oggetti simili, salvo quanto diversamente specificato nelle Regole della Compagnia; o
    8. altri oggetti che la Compagnia ritiene non idonei per il trasporto su un aeromobile.
  2. La Compagnia può rifiutare l'accettazione dei seguenti oggetti come Bagaglio a Mano:
    1. articoli con forma simile ad armi da fuoco, spade ed esplosivi (ad esempio, accendini a forma di pistola, accendini a forma di granata); o
    2. altri oggetti che la Compagnia considera come potenziali armi (ad esempio, mazze da baseball, mazze da golf, pattini da ghiaccio).
  3. La Compagnia potrà rifiutare il Trasporto di oggetti il cui Trasporto come Bagaglio è proibito dai precedenti punti 1 e 2 del presente comma (A) e potrà prendere tutte le misure necessarie per il rifiuto del Trasporto nonché potrà rifiutare la continuazione del Trasporto di tali oggetti non appena ne viene a conoscenza.
  4. La Compagnia rifiuterà di accettare come Bagaglio da Stiva oggetti fragili o deperibili, denaro, gioielli, platino, oro e altri metalli preziosi, documenti importanti, titoli, banconote, valori bollati, opere d'arte, oggetti d'antiquariato o altri oggetti di valore, documenti aziendali, passaporti o altri documenti di identificazione necessari per il viaggio o campioni.
  5. La Compagnia può rifiutare di trasportare un Bagaglio come Bagaglio da Stiva nel caso in cui non sia adeguatamente imballato in una valigia o in un altro contenitore adatto per garantire un Trasporto sicuro con l’ordinaria diligenza per la movimentazione.
  6. Se viene trasportato qualsiasi oggetto menzionato al suddetto punto 1 del presente comma (A), indipendentemente dal fatto che il Trasporto di tale oggetto come Bagaglio sia vietato o meno, tale Trasporto sarà soggetto alle spese, alle limitazioni di responsabilità e a qualsiasi altra disposizione delle presenti Condizioni di Trasporto applicabili al Trasporto del Bagaglio.

(B) (Ispezione di sicurezza)

  1. I Passeggeri e i Bagagli dovranno sottoporsi a qualsiasi ispezione di sicurezza richiesta, salvo che sia specificamente ritenuta non necessaria da funzionari governativi o aeroportuali o dalla Compagnia.
  2. La Compagnia ispezionerà il contenuto del Bagaglio del Passeggero aprendo il suo Bagaglio e/o utilizzando un dispositivo in presenza del Passeggero interessato o di una terza persona, per motivi di sicurezza (inclusa, a titolo esemplificativo, la prevenzione di atti illeciti di sequestro, esercizio del controllo o distruzione di aeromobili) e/o per qualsiasi altro motivo. Fermo restando quanto sopra, la Compagnia potrà ispezionare il Bagaglio del Passeggero in assenza dello stesso e/o di una terza persona per verificare se il Passeggero è in possesso di un oggetto proibito di cui ai punti 1 e 2 del comma (A) del presente Articolo o se il suo Bagaglio contiene tale oggetto.
  3. La Compagnia perquisirà il Passeggero per trovare tali oggetti proibiti toccandolo sopra i suoi vestiti e i suoi oggetti personali, comprese le parrucche, o utilizzando strumenti come un metal detector a fini di sicurezza (tra cui, a titolo esemplificativo, la prevenzione di atti illeciti di sequestro, l'esercizio del controllo o la distruzione dell'aeromobile) e/o per qualsiasi altro motivo.
  4. Se un Passeggero non acconsente all'ispezione della Compagnia come specificato nel suddetto punto 2 la Compagnia rifiuterà di trasportare il Bagaglio del Passeggero.
  5. Se il Passeggero non acconsente all'ispezione della Compagnia come specificato nel suddetto punto 3, la Compagnia rifiuterà di trasportare tale Passeggero.
  6. Nel caso in cui durante un'ispezione vengano trovati gli oggetti proibiti specificati nel punti 1 e 2 del comma (A) del presente Articolo, la Compagnia si riserva il diritto di rifiutare il Trasporto di tale Bagaglio o di smaltirlo, come specificato nei suddetti punti 2 o 3.

(C) (Bagaglio da stiva)

  1. Salvo diversamente specificato nelle Regole della Compagnia o nelle Leggi Applicabili, la Compagnia si impegna ad accettare come Bagaglio da Stiva il Bagaglio che viene consegnato dal Passeggero presso l'ufficio designato ed entro l'orario prescritto dalla Compagnia in relazione al Trasporto sui voli di linea indicati sul Biglietto dietro presentazione da parte del Passeggero di un Biglietto valido che copre il Trasporto sui voli di linea della Compagnia o sui voli di linea della Compagnia e di uno o più altri Vettori; ciò posto, la Compagnia non accetterà come Bagaglio da Stiva il Bagaglio consegnato per il Trasporto:
    1. oltre la Destinazione indicata o su qualsiasi itinerario non indicato sul Biglietto;
    2. oltre uno Scalo Intermediario o oltre un punto in cui il Passeggero effettua il trasferimento per un volo in coincidenza con partenza da un aeroporto diverso da quello in cui il Passeggero deve arrivare secondo l’itinerario indicato dal Biglietto, a meno che non diversamente specificato nelle Regole della Compagnia;
    3. oltre un punto di trasferimento del Bagaglio a qualsiasi altro Vettore con cui la Compagnia non ha alcun accordo interlinea di Bagaglio o che ha condizioni di trasporto diverse per il Bagaglio rispetto alla Compagnia;
    4. per una tratta in cui il Passeggero non ha prenotazione;
    5. oltre un punto in cui il Passeggero desidera riprendere il possesso di tale Bagaglio o di una parte di esso; o
    6. per una tratta in cui il Passeggero non paga tutte le spese applicabili.
  2. Al momento della consegna del Bagaglio da Stiva alla Compagnia, quest’ultima registrerà il numero di colli e/o il peso del Bagaglio da Stiva nel suo database e rilascerà un'Etichetta di Identificazione del Bagaglio per ogni collo di Bagaglio da Stiva.
  3. Se il Bagaglio da Stiva del Passeggero non reca un nome, delle iniziali o qualsiasi altro tipo di segno di identificazione personale, il Passeggero dovrà apporre tali segni di identificazione al Bagaglio prima dell'accettazione dello stesso da parte della Compagnia.
  4. Nella misura ragionevolmente possibile, la Compagnia imbarcherà il Bagaglio da Stiva di un Passeggero insieme al Passeggero sull'aeromobile; qualora la Compagnia lo ritenga difficile o impraticabile, la Compagnia potrà trasportare il Bagaglio da Stiva su qualsiasi altro volo in cui tale Bagaglio possa essere caricato entro il peso massimo consentito o con qualsiasi altro servizio di trasporto.
  5. La Compagnia accetterà il Bagaglio da Stiva oltre i seguenti limiti, solo se viene dato un preavviso ai sensi del presente articolo alla Compagnia e se quest’ultima concede un'autorizzazione preventiva a tale Trasporto:
    1. il totale della tre dimensioni esterne più grandi, la lunghezza esterna, l'altezza esterna e la larghezza esterna, (di seguito denominata "somma delle tre dimensioni") di ogni collo non deve superare i 203 cm (80 inches), e le dimensioni di un compartimento di cargo dell’aeromobile su cui il Bagaglio di Stiva venga imbarcato;
    2. il peso di ciascun collo non deve superare i 32 kg; e/o
    3. il peso totale per tutti i Bagagli da Stiva non deve superare i 100 kg.
    1. Nel caso in cui la Compagnia accetti il Trasporto, i costi saranno valutati in conformità con le Regole della Compagnia.
      La Compagnia non accetta in ogni caso il Trasporto di un Bagaglio la cui somma delle tre dimensioni superi i 292 cm e/o il cui peso superi i 45 kg.

(D) (Bagaglio a mano)

  1. Se non diversamente specificato, il Bagaglio che un Passeggero può portare in cabina deve soddisfare tutte le condizioni seguenti:
    1. non deve essere più di un collo;
    2. il peso totale non deve superare i 10 kg; e
    3. le dimensioni totali non devono superare i 115 cm (100 cm in caso di aeromobile con capacità di seduta inferiore a 100) e deve essere di una dimensione tale da poter essere riposto in un vano portaoggetti chiuso nella cabina o sotto il sedile in fronte al Passeggero.
  2. Un Passeggero può trasportare in cabina solo un collo con effetti personali come consentito dalle Regole della Compagnia.
  3. Il peso totale del Bagaglio e degli effetti personali del Passeggero di cui ai suddetti punti 1 e 2 non deve superare i 10 kg (22 pounds).
  4. Nonostante i precedenti punti da 1 a 3 del presente comma (D), un Passeggero non potrà portare in cabina alcun Bagaglio che la Compagnia ritenga che non possa essere collocato in cabina in modo sicuro.
  5. La Compagnia consentirà al Passeggero di trasportare gli oggetti in cabina non adatti per il Trasporto in Stiva (come, ad esempio, gli strumenti musicali fragili) solo a seguito di un preavviso alla Compagnia ai sensi del presente articolo e se viene concessa un'autorizzazione preventiva a tale trasporto da parte della Compagnia. Il Trasporto di tale Bagaglio sarà soggetto a un supplemento previsto dalle Regole della Compagnia.

(E) (Franchigia Bagaglio gratuita)

  1. La franchigia bagaglio gratuita complessiva per il Bagaglio da Stiva di ciascun Passeggero dipende dalle singole regole tariffarie. La franchigia bagaglio gratuita è sempre indicata nell’Itinerario/Ricevuta. Inoltre, il Passeggero avrà una franchigia bagaglio gratuita per Bagaglio a Mano come descritto al punto 1 del comma (D) del presente Articolo, salvo diversamente specificato nelle Regole della Compagnia; e
  2. Nell’ambito del Trasporto Nazionale, la franchigia bagaglio gratuita indicata al punto precedente non è applicabile ai bambini di età inferiore ai tre anni senza posto assegnato, il cui Bagaglio può essere considerato parte di quello del Passeggero che lo accompagna.
  3. Nel caso in cui due o più Passeggeri che viaggiano sullo stesso volo registrino il Bagaglio nello stesso momento per essere trasportato dalla Compagnia nello stesso luogo, la Compagnia può, su richiesta di tali Passeggeri, fornire loro collettivamente una franchigia bagaglio gratuita pari alla somma della franchigia bagaglio gratuita individuale aggregata in relazione al numero di colli.
  4. Un passeggino/una carrozzina completamente pieghevole, un ovetto per il trasporto e/o un seggiolino per bambini o neonati a uso esclusivo del Passeggero e una sedia a rotelle e altri dispositivi di assistenza simili per i Passeggeri disabili sono accettati gratuitamente come Bagaglio da Stiva e non sono inclusi nella franchigia bagaglio gratuita.

(F) (Franchigia Bagaglio speciale gratuita)

Oltre alla franchigia bagaglio gratuita di cui al precedente comma (E), la Compagnia trasporterà come Bagaglio, senza alcun costo aggiuntivo, gli effetti personali del Passeggero consentiti dalle Regole della Compagnia solo qualora il Passeggero li trasporti e li tenga con sé.

(G) (Bagaglio in eccesso)

  1. Il bagaglio in eccesso rispetto alla franchigia bagaglio gratuita prevista al punto (1) del comma (E) del presente Articolo sarà soggetto al supplemento per il bagaglio in eccesso previsto dalle Regole della Compagnia.
  2. Salvo sia diversamente concordato in anticipo tra la Compagnia e il Passeggero, la Compagnia potrà trasportare il Bagaglio del Passeggero che eccede la franchigia bagaglio gratuita applicabile su qualsiasi altro volo o tramite qualsiasi altro servizio di trasporto.
  3. Qualsiasi pagamento o rimborso del supplemento per il Bagaglio in eccesso verrà effettuato in caso di cambio di itinerario da parte del Vettore ai sensi del numero 5 del comma (A) dell'Articolo 13 e in caso di cancellazione del Trasporto ai sensi del punto 1 del comma (B) dell'Articolo 13. In caso di cambio di itinerario o di cancellazione del Trasporto per motivi diversi da quelli causati dal Vettore o richiesti dal Passeggero, il pagamento o il rimborso del supplemento per il Bagaglio in eccesso verrà effettuato ai sensi dei punti 3 e 4 del comma (B) dell'Articolo 14 e ai sensi dei punti 3 e 4 del comma (C) dell'Articolo 14.
  4. Se il Passeggero annulla il trasporto del Bagaglio entro il tempo previsto, l'intero importo dei supplementi per il Bagaglio in eccesso in relazione al trasporto cancellato sarà rimborsato.

(H) (Dichiarazione di Bagaglio il cui valore supera il limite di responsabilità e i supplementi per valore in eccesso)

  1. Un Passeggero avrà la facoltà di dichiarare un valore del Bagaglio superiore alla limitazione di responsabilità della Compagnia in base ai punti 6, 7 e 9 del comma (B) dell'Articolo 20. Nel caso in cui venga fatta tale dichiarazione, il Trasporto del Bagaglio che deve essere effettuato dalla Compagnia sarà soggetto ai supplementi per valore in eccesso previsti dalle Regole della Compagnia.
    1. Se non diversamente specificato, nell’ambito del Trasporto Internazionale viene applicato un supplemento per il valore in eccesso pari ad 0,50 USD per ogni 100 USD o qualsiasi frazione di tale importo, a condizione che il valore del Bagaglio dichiarato da un Passeggero non superi 2500 USD.
    2. Nell’ambito del Trasporto Nazionale viene applicato un supplemento aggiuntivo pari a 10 JPY per ogni 10.000 JPY, o per qualsiasi frazione di tale importo.
  2. Salvo quanto diversamente previsto dalle Regole della Compagnia, il Passeggero avrà la facoltà di pagare supplementi per valore in eccesso presso il luogo di partenza per un viaggio verso la Destinazione. Se una parte del Trasporto è eseguito da qualsiasi altro Vettore che applica supplementi di valore in eccesso diversi da quelli della Compagnia, la Compagnia potrà rifiutare di accettare una dichiarazione di valore in eccesso rispetto a tale parte del Trasporto.
  3. Se l'intero viaggio verrà cancellato, l'intero importo del supplemento per valore in eccesso verrà rimborsato. Tuttavia, se una tratta/parte del Trasporto è già stata completata, la Compagnia non rimborserà l'importo del supplemento per valore in eccesso.

(I) (Ritiro e consegna del Bagaglio)

  1. Un Passeggero è responsabile del controllo del numero riportato sull'Etichetta di Identificazione del Bagaglio (matrice ed etichetta per il ritiro del Bagaglio attaccata al Bagaglio stesso) all'arrivo o a qualsiasi Scalo Intermediario e del ritiro del Bagaglio da Stiva. La Compagnia potrà richiedere al Passeggero di presentare la/le propria/e Etichetta/e di Identificazione del Bagaglio al momento del ritiro del Bagaglio.
  2. Solo la persona che possiede l’Etichetta di Identificazione del Bagaglio rilasciata al Passeggero al momento della registrazione del suo Bagaglio ha il diritto esclusivo di accettare la consegna del Bagaglio da Stiva. La Compagnia non è obbligata a verificare che la persona che possiede l’Etichetta di Identificazione del Bagaglio abbia davvero diritto ad accettare la consegna del Bagaglio. La Compagnia non è responsabile per eventuali danni derivanti da o in relazione alla mancata verifica.
  3. Se la persona che si presenta per ritirare il Bagaglio non può ritirare il Bagaglio in conformità al precedente punto 2, la Compagnia consegnerà il Bagaglio a tale persona solo se la Compagnia stabilisca che questa è debitamente autorizzata a ritirare il Bagaglio e, su richiesta della Compagnia, fornisca alla Compagnia stessa garanzie adeguate al fine di indennizzare la Compagnia da eventuali perdite e danni subiti dalla Compagnia in relazione a tale consegna.
  4. Salvo sia diversamente stabilito dalle Leggi Applicabili, la Compagnia può consegnare su richiesta del Passeggero il Bagaglio da Stiva alla persona che possiede l’Etichetta di Identificazione del Bagaglio presso il luogo di partenza o in un luogo di scalo non programmato se il tempo e le altre circostanze lo consentono.
  5. L'accettazione della consegna del Bagaglio da parte della persona in possesso dell’Etichetta di Identificazione del Bagaglio senza alcun reclamo scritto al momento della consegna costituisce prova prima facie che il Bagaglio è stato consegnato in buone condizioni e in conformità con il contratto di Trasporto.
  6. Se il Bagaglio da Stiva non viene ritirato per un periodo di tempo considerevolmente lungo dopo il suo arrivo alla Destinazione, la Compagnia avrà la facoltà di smaltire il Bagaglio come opportuno. In questo caso, il Passeggero sarà responsabile per eventuali danni o spese in relazione a tale smaltimento.

(J) (Animali)

  1. In base alle Regole della Compagnia e con il previo consenso della stessa, la Compagnia accetterà il Trasporto di animali come cani, gatti, uccelli domestici e altri animali se il Passeggero trasporta questi animali in un contenitore per il trasporto appropriato ed è in possesso di certificati di buona salute e vaccinazione validi, permessi di ingresso e qualsiasi altro documento richiesto da qualsiasi Stato o Paese di partenza, di Scalo Intermedio o di Destinazione.
  2. Nel caso in cui la Compagnia accetti il Trasporto di un animale come Bagaglio del Passeggero, l'animale insieme al suo contenitore e al cibo da trasportare non verrà incluso nella franchigia di Bagaglio gratuita del Passeggero, ma costituirà un Bagaglio in eccesso per il quale il Passeggero dovrà pagare il supplemento secondo quanto disposto dalle Regole della Compagnia.
  3. Fermo restando il precedente punto 2, un cane guida che accompagna il Passeggero con disabilità per assistere lo stesso, insieme al suo contenitore per il trasporto e al suo cibo, saranno trasportati gratuitamente e non inclusi nella franchigia di Bagaglio gratuita in base alle Regole della Compagnia.
  4. La Compagnia accetterà il Trasporto dell'animale a condizione che il Passeggero rispetti le Regole della Compagnia e sia completamente responsabile di tale animale. La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile di lesioni, malattie o decesso degli animali se e nella misura in cui tale evento sia dovuto alla natura intrinseca di tali animali. Qualora l'animale danneggi la Compagnia o altri Passeggeri, il Passeggero sarà responsabile dei costi relativi a tali danni.

Articolo 16 (SERVIZIO DI TRASPORTO VIA TERRA)

Salvo diversamente specificato nelle Regole della Compagnia, la Compagnia non organizzerà, opererà o fornirà alcun servizio di trasporto via terra all'interno delle aree aeroportuali, tra gli aeroporti o tra un aeroporto e il centro città. Ad eccezione del servizio di trasporto via terra gestito direttamente dalla Compagnia, qualsiasi servizio di tal genere sarà fornito da un operatore indipendente che non è e non potrà essere considerato un agente/delegato o un dipendente della Compagnia. Anche nel caso in cui un Delegato della Compagnia assista il Passeggero nell'organizzazione di tale servizio di trasporto via terra, la Compagnia non sarà responsabile per gli atti o le omissioni di tale operatore indipendente. Nel caso in cui la Compagnia fornisca al Passeggero tale servizio di trasporto via terra, le Regole della Compagnia, ivi incluse, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, quelle avente ad oggetto o che fanno riferimento alle regole relative a Biglietti, al valore del Bagaglio etc. saranno considerate applicabili a tale servizio di trasporto via terra. Nessuna parte delle tariffe sarà rimborsabile anche in caso di mancato utilizzo di tale servizio di trasporto via terra.

Articolo 17 (ACCORDI STIPULATI DALLA COMPAGNIA E PASTI A BORDO)

(A) (Accordi stipulati dalla Compagnia)

Negli accordi della Compagnia per il pernottamento in albergo o altri servizi accessori al Trasporto del Passeggero, indipendentemente dal fatto che la Compagnia si faccia carico o meno del costo dell’albergo o degli altri servizi e/o degli accordi che ne derivano, la Compagnia non sarà responsabile di eventuali perdite, danni, costi o spese sostenute dal Passeggero in conseguenza o in relazione a tale pernottamento in albergo o ad altri servizi e/o accordi che ne derivano.

(B) (Pasti a bordo)

I pasti a bordo, se serviti, saranno gratuiti, salvo diversamente specificato nelle Regole della Compagnia.

Articolo 18 (FORMALITÀ AMMINISTRATIVE)

(A) (Conformità alle Leggi Applicabili)

Il Passeggero deve rispettare e conformarsi a tutte le Leggi Applicabili dei Paesi interessati, ad esempio i Paesi di partenza, di transito e di Destinazione, le Regole della Compagnia e le istruzioni fornite dalla Compagnia. La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile di alcun ausilio, assistenza, guida o altro servizio simile fornito da un Delegato della Compagnia al Passeggero, sia esso fornito oralmente, per iscritto o in altro modo, in relazione al suo ottenimento di documenti relativi all'uscita e all'ingresso e di altri documenti necessari o del rispetto o l'osservanza delle Leggi Applicabili, nonché del mancato ottenimento da parte del Passeggero di tali documenti o della mancata osservanza delle Leggi Applicabili in conseguenza di tale ausilio, assistenza, guida o altro servizio simile.

(B) (Passaporti e visti)

    1. Il Passeggero deve presentare alla Compagnia tutti i documenti di uscita e di ingresso nonché gli altri documenti necessari richiesti dalle Leggi Applicabili dei Paesi interessati, ad esempio i Paesi di partenza, transito e di Destinazione, e consentire alla Compagnia, se la Compagnia a sua ragionevole discrezione lo ritiene necessario, di effettuare e conservare copie degli stessi. Anche se il passeggero presenta alla Compagnia i documenti di uscita, di ingresso o gli altri documenti necessari alla Compagnia, e quest’ultima trasporta il Passeggero, tale comportamento della Compagnia non può essere una garanzia che tali documenti siano conformi alle Leggi Applicabili.
    2. La Compagnia si riserva il diritto di rifiutare il Trasporto di qualsiasi Passeggero che non rispetti le suddette Leggi Applicabili o i cui documenti di uscita e di ingresso nonché gli altri documenti necessari non siano completi sotto qualsiasi punto di vista.
  1. La Compagnia non sarà responsabile di eventuali perdite o danni subiti da un Passeggero, e il Passeggero dovrà tener indenne la Compagnia per eventuali perdite o danni subiti dalla Compagnia in connessione con la mancata osservanza di quanto stabilito nel presente Articolo.
  2. Il Passeggero è tenuto a pagare le tariffe, i diritti e le spese applicabili ogni qualvolta la Compagnia sia tenuta in base alle Leggi Applicabili a riportare il Passeggero nel luogo di partenza o altrove perché al Passeggero non è consentito l'ingresso in un paese di transito o nel paese di Destinazione. La Compagnia può aggiungere al pagamento di tali tariffe, diritti e spese qualsiasi tariffa e/o spesa pagata dal Passeggero alla Compagnia per la parte non utilizzata del Biglietto o qualsiasi fondo del Passeggero in possesso della Compagnia. La Compagnia non rimborserà la tariffa incassata per il Trasporto fino al punto del rifiuto di ingresso o in cui viene disposta l'espulsione.

(C) (Ispezione doganale)

Se necessario, il Bagaglio da Stiva o il Bagaglio a Mano del Passeggero deve essere sottoposto a qualsiasi ispezione da parte di funzionari governativi o doganali. La Compagnia non sarà responsabile in alcun modo nei confronti del Passeggero in caso di mancata osservanza del presente comma (C). Il Passeggero dovrà indennizzare la Compagnia per eventuali perdite o danni subiti dalla Compagnia in relazione alla mancata osservanza di questo comma (C) da parte del Passeggero.

(D) (Regolamenti governativi)

La Compagnia non sarà responsabile per il rifiuto di Trasporto nei confronti del Passeggero qualora la Compagnia, a sua ragionevole discrezione, determini tale rifiuto o qualsiasi Legge Applicabile richieda lo stesso rifiuto.

Articolo 19 (VETTORI SUCCESSIVI)

  1. Il Trasporto da effettuarsi con un Biglietto o con un Biglietto e qualsiasi Biglietto Combinato da parte di due o più Vettori successivi sarà considerato un'unica operazione.
  2. Anche se la Compagnia è il Vettore che rilascia il Biglietto o è indicata come Vettore per la prima tratta nel Biglietto o in un Biglietto Combinato che prevede il Trasporto da Vettori successivi, la Compagnia non sarà responsabile di alcuna parte gestita da altri Vettori, salvo diversamente specificato nelle presenti Condizioni di Trasporto.
  3. La responsabilità di ciascun Vettore per il risarcimento dei danni derivanti dal viaggio del Passeggero è disciplinata dalle Condizioni di Trasporto del rispettivo Vettore.

Articolo 20 (RESPONSABILITÀ DEL VETTORE)

(A) (Leggi Applicabili)

  1. Il Trasporto Internazionale effettuato dalla Compagnia sarà soggetto alle regole e alle limitazioni relative alla responsabilità stabilite dalla Convenzione applicabile al Trasporto, a meno che la Convenzione non sia applicabile.
  2. Nella misura in cui non siano in conflitto con le disposizioni del precedente punto 1, qualsiasi Trasporto e altri servizi da eseguire o forniti dalla Compagnia saranno soggetti a:
    1. Leggi Applicabili; e
    2. le presenti Condizioni di Trasporto e le Regole della Compagnia, che possono essere prese in visione presso qualsiasi Ufficio della Compagnia.
  3. Il nome completo del Vettore e la sua abbreviazione devono essere indicati nelle regole del Vettore e tale nome può essere espresso in forma abbreviata sul Biglietto. Ai fini dell'applicazione della Convenzione, l'indirizzo del Vettore sarà l'aeroporto di partenza indicato nella riga del Biglietto in cui appare l'abbreviazione del nome del Vettore per la prima volta, e i Luoghi di Scalo Concordati (eventualmente modificati dal Vettore, in caso di necessità) saranno i luoghi definiti nell'Articolo 1.

(B) (Morte e lesione fisica dei Passeggeri)

  1. La Compagnia sarà responsabile di qualsiasi perdita o danno derivante dalla morte o dal ferimento o di qualsiasi altra lesione fisica subita da un Passeggero, se l'evento nel senso di accident che causa tale perdita o danno si è verificato a bordo di un aeromobile o nel corso delle operazioni di imbarco o sbarco di un aeromobile.
  2. Nell’ambito del Trasporto Internazionale, a cui si applica una Convenzione diversa dalla Convenzione di Montreal, la Compagnia accetta di rispettare l'Articolo 22 (1) della Convenzione, fermo restando che nulla di quanto qui contenuto pregiudica il diritto della Compagnia in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata da, per conto, o nei confronti di qualsiasi persona che abbia intenzionalmente causato danni che abbiano causato la morte o il ferimento o altre lesioni fisiche al Passeggero, definito come segue:
    1. La Compagnia non applicherà il limite di responsabilità applicabile in base all'Articolo 22 (1) della Convenzione in difesa di qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dalla morte o dal ferimento o da altre lesioni fisiche del Passeggero ai sensi dell'Articolo 17 della Convenzione.
    2. In relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dalla morte o dal ferimento o da altre lesioni fisiche del Passeggero ai sensi dell'Articolo 17 della Convenzione, la Compagnia non si avvarrà di alcuna difesa, come previsto dall'Articolo 20 (1) della Convenzione, fino alla somma di 151.880 DSP, esclusi i costi del procedimento incluse le spese legali ritenute ragionevoli dal tribunale.
  3. Per il Trasporto Nazionale, la Compagnia non sarà responsabile se si dimostra che la Compagnia e/o il suo Delegato hanno adottato le misure necessarie per evitare tale eventualità o che alla Compagnia e/o al suo Delegato è stato impedito di adottare tali misure.

(C) (Danni al Bagaglio)

  1. La Compagnia sarà responsabile di eventuali danni derivanti dalla distruzione, la perdita o il danneggiamento del Bagaglio da Stiva, se l'incidente che ha causato tale distruzione, perdita o danneggiamento si è verificato a bordo di un aeromobile o mentre il Bagaglio era sotto la custodia della Compagnia.
  2. Nell’ambito del Trasporto Internazionale, a cui si applica una Convenzione diversa dalla Convenzione di Montreal, la Compagnia non sarà responsabile dei danni al Bagaglio da Stiva se si dimostra che la Compagnia e/o il suo Delegato hanno adottato le misure necessarie per evitare tale eventualità o che alla Compagnia e/o al suo Delegato è stato impedito di adottare tali misure.
  3. Nell’ambito del Trasporto Nazionale, la Compagnia non sarà responsabile del Bagaglio da Stiva se si dimostra che la Compagnia e/o il suo Delegato hanno adottato le misure necessarie per evitare tale eventualità o che alla Compagnia e/o al suo Delegato è stato impedito di adottare tali misure.
  4. La Compagnia sarà responsabile per perdite o danni derivanti da o correlati alla distruzione, alla perdita o al danno al Bagaglio a Mano o a qualsiasi altro articolo trasportato o indossato da un Passeggero solo se viene dimostrato che tale distruzione, perdita o danno è stato causato dalla negligenza della Compagnia e/o del suo Delegato.
  5. La Compagnia non sarà responsabile per eventuali danni in relazione al Bagaglio a Mano non attribuibili a negligenza della Compagnia stessa. L'assistenza fornita al Passeggero da un Delegato della Compagnia durante il carico, lo scarico o la spedizione del Bagaglio a Mano sarà considerata un servizio gratuito per il Passeggero.
  6. Per il Trasporto Internazionale, la responsabilità della Compagnia per il Bagaglio sarà limitata a 1.519 DSP per ciascun Passeggero.
  7. Per il Trasporto internazionale, a cui si applica una Convenzione diversa dalla Convenzione di Montreal, la responsabilità della Compagnia sarà limitata a 17 DSP (250 Franchi Oro Poincaré) per chilogrammo in caso di Bagaglio da Stiva e 332 DSP (5.000 Franchi Oro Poincaré) per ogni Passeggero in caso di Bagaglio a Mano.
  8. In caso di Trasporto del Bagaglio da Stiva da o verso uno o più luoghi negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi altro Paese previsto dalle Regole della Compagnia, la responsabilità della Compagnia sarà soggetta anche ai precedenti punti 6 e 7. Nel caso di tale Trasporto, a cui si applica una Convenzione diversa dalla Convenzione di Montreal, il peso di ogni collo del Bagaglio da Stiva sarà considerato non superiore a 32 kg e, nel caso in cui si applichi il punto (7) (b), la responsabilità della Compagnia sarà, di conseguenza, limitata a 544 DSP (8.000 Franchi Oro Poincaré), salvo nel caso in cui la Compagnia accetti il Trasporto del Bagaglio da Stiva in relazione al quale la Compagnia stipula un accordo in anticipo relativamente a un articolo di peso superiore a 32 kg in conformità al punto 5 del comma (C) dell'Articolo 15.
  9. Nell’ambito del Trasporto Nazionale, la responsabilità della Compagnia per il Bagaglio sarà limitata a 15.000 JPY per ciascun Passeggero.
  10. La limitazione di cui ai precedenti punti 6, 7 e 9 non si applica se il Passeggero ha dichiarato in anticipo un valore superiore e pagato ulteriori costi in base al comma (H) dell'Articolo 15. In tal caso, la responsabilità della Compagnia sarà limitata al valore più alto dichiarato.
  11. In nessun caso la responsabilità della Compagnia supera l'importo effettivo dei danni subiti dal Passeggero. Tutte le richieste di rimborso dovranno essere provate dal Passeggero per quanto riguarda l'entità del danno.
  12. Nell’ambito del Trasporto Internazionale, in caso della consegna al Passeggero di una parte, ma non dell’intero Bagaglio da Stiva o in caso di danno in relazione ad una parte, ma non dell’intero Bagaglio, la responsabilità della Compagnia in relazione alla mancata consegna o alla parte danneggiata sarà ridotta proporzionalmente in base al peso del Bagaglio, indipendentemente dal valore di qualsiasi parte del Bagaglio o del suo contenuto.
  13. La Compagnia non sarà responsabile di eventuali danni derivanti dalla distruzione, dal danneggiamento o dalla perdita del Bagaglio o di eventuali altri oggetti del Passeggero presi in custodia dalla Compagnia, se e nella misura in cui il danno sia dovuto a un difetto, a una qualità o a un vizio intrinseci dell'oggetto, a prescindere dalla consapevolezza della Compagnia.
  14. La Compagnia non sarà responsabile per eventuali danni in relazione al Bagaglio del Passeggero causati dal contenuto dello stesso. Il Passeggero i cui oggetti causano danni al Bagaglio di un altro Passeggero o alla proprietà della Compagnia dovrà indennizzare la Compagnia per tutte le perdite e le spese sostenute dalla Compagnia in conseguenza di tali danni.
  15. La Compagnia può rifiutarsi di accettare qualsiasi oggetto che non costituisca un Bagaglio in base alle presenti Condizioni di Trasporto; se l'oggetto viene consegnato alla Compagnia e ricevuto dalla stessa, sarà valutato come il Bagaglio e sarà soggetto alla limitazione di responsabilità stabilita nelle presenti Condizioni di Trasporto e alle tariffe e ai costi pubblicati dalla Compagnia.

(D) (Limitazione di responsabilità)

  1. La limitazione di responsabilità prevista nel presente Articolo non sarà applicabile se viene dimostrato che il danno è stato causato da dolo o negligenza grave della Compagnia e/o del suo Delegato. Se tale danno è causato da dolo o negligenza grave del Delegato, dovrà essere altresì dimostrato che il danno si è verificato mentre il Delegato svolgeva le proprie mansioni.
  2. La Compagnia emetterà il Biglietto o accetterà il Bagaglio da Stiva per il Trasporto eseguito da qualsiasi altro Vettore solo come agente di tale Vettore. La Compagnia non sarà responsabile di eventuali danni verificatisi al di fuori di una tratta effettuata dalla Compagnia stessa. La Compagnia non sarà altresì responsabile di eventuali danni al Bagaglio da Stiva verificatisi al di fuori della tratta effettuata dalla Compagnia stessa. Nell’ambito del Trasporto Internazionale, il Passeggero avrà diritto, ai sensi della Convenzione, di richiedere un risarcimento per tale danno alla Compagnia nel caso in cui la Compagnia sia il primo o l'ultimo Vettore ai sensi del relativo Contratto di Trasporto.
  3. Se la Compagnia dimostra che il danno è stato causato dalla negligenza o da altri atti illeciti o omissioni di un Passeggero oppure che il Passeggero ha contribuito al danno, la Compagnia sarà esonerata dalla responsabilità nei confronti del ricorrente, in tutto o in parte, nella misura in cui tale negligenza o altri atti illeciti o omissioni hanno causato o contribuito al danno.
  4. La Compagnia non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente derivanti dalla sua conformità alle Leggi Applicabili, dal mancato rispetto delle stesse da parte del Passeggero o di qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della Compagnia.
  5. La Compagnia non sarà responsabile in alcun caso per eventuali danni consequenziali o speciali o punitivi derivanti dal Trasporto in conformità alle presenti Condizioni di Trasporto e alle Regole della Compagnia, indipendentemente dal fatto se la Compagnia fosse a conoscenza o meno della possibilità che tali danni potessero verificarsi.
  6. Qualora la Compagnia subisca danni causati da dolo o negligenza del Passeggero o dalla mancata osservanza delle presenti Condizioni di Trasporto o di qualsiasi articolo o regola in esse previsto, il Passeggero dovrà risarcire la Compagnia per tale danno.
  7. Se un Passeggero in possesso di un Biglietto emesso dalla Compagnia passa a un altro Vettore con il consenso della Compagnia e si imbarca su un volo di tale altro vettore con lo stesso Biglietto, il trasporto sarà soggetto alle Condizioni di Trasporto di tale altro Vettore e la Compagnia non avrà alcuna responsabilità in merito a tale trasporto.
  8. Salvo diversamente specificato nelle presenti Condizioni di Trasporto, la Compagnia si riserva qualsiasi diritto di difesa disponibile ai sensi della Convenzione. La Compagnia si riserva inoltre il diritto di presentare in surrogazione del Passeggero una richiesta nei confronti di un terzo che abbia contribuito al danno, in relazione a una parte o a tutti i pagamenti effettuati dalla Compagnia in relazione al danno.
  9. Qualsiasi esclusione o limitazione di responsabilità della Compagnia ai sensi delle presenti Condizioni di Trasporto e delle Regole della Compagnia si applicherà anche ai Delegati della Compagnia che svolgono le proprie mansioni e a qualsiasi persona o entità il cui aeromobile sia utilizzato dalla Compagnia per il Trasporto e da eventuali suoi Delegati che svolgono le loro mansioni. L'importo complessivo dei danni dovuti dalla Compagnia o dai suoi Delegati non deve superare l'importo della limitazione di responsabilità della Compagnia ai sensi delle presenti Condizioni di Trasporto.

Articolo 21 (LIMITI DI TEMPO PER RECLAMI E AZIONI LEGALI)

(A) (Limiti di tempo per i reclami)

In caso di danni al Bagaglio, non è possibile presentare alcuna richiesta di risarcimento di danni, a meno che l’avente diritto alla consegna non presenti un reclamo presso un ufficio della Compagnia immediatamente dopo la sua scoperta e non oltre 7 giorni dalla data di ricevimento (esclusa la data di ricevimento); e, in caso di ritardo o perdita, a meno che il reclamo non venga presentato entro e non oltre 21 giorni dalla data (esclusa tale data) in cui il Bagaglio è stato (in caso di ritardo) o avrebbe dovuto essere (in caso di perdita) messo a sua disposizione. Ogni reclamo deve essere fatto per iscritto e spedito entro i tempi previsti. Nel caso in cui il Trasporto non sia un "Trasporto Internazionale" come definito nella Convenzione, la mancata notifica di tale reclamo non impedirà il ricorrente di fare causa se il ricorrente dimostra che:

  1. non era ragionevolmente possibile fornire tale notifica; o
  2. tale notifica non è stata fornita a causa di frode da parte della Compagnia; o
  3. la Compagnia era a conoscenza dei danni al Bagaglio del Passeggero.

(B) (Limiti di tempo per le azioni legali)

Per quanto riguarda il Trasporto internazionale, qualsiasi diritto di risarcimento dei danni contro la Compagnia sarà estinto a meno che non venga intrapresa un'azione entro 2 anni dalla data di arrivo presso la Destinazione, dalla data in cui l’aereo avrebbe dovuto arrivare o dalla data in cui il Trasporto è stato interrotto.

Articolo 22 (LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE)

  1. Nell’ambito del Trasporto internazionale, le presenti Condizioni di Trasporto devono essere interpretate in conformità alle disposizioni della Convenzione e delle Leggi Applicabili. Nell’ambito del Trasporto Nazionale, le presenti Condizioni di Trasporto devono essere interpretate in conformità con il diritto del Giappone e qualsiasi questione non contemplata nelle presenti Condizioni di Trasporto sarà soggetta alle leggi del Giappone.
  2. Nell’ambito del Trasporto Internazionale, la giurisdizione per qualsiasi controversia ai sensi delle presenti Condizioni di Trasporto sarà soggetta alla Convenzione e alle Leggi Applicabili. Nell’ambito del Trasporto Nazionale, qualsiasi controversia derivante da o correlata alle presenti Condizioni di Trasporto sarà soggetta alla giurisdizione giapponese e le relative azioni legali saranno disciplinate dalle leggi del Giappone, indipendentemente da chi ha diritto a richiedere il risarcimento dei danni o dalla base giuridica per tale richiesta di risarcimento.

Articolo 23 (RINUNCIA ALLA CLASS ACTION)

Nella misura in cui non sia in conflitto con le Leggi Applicabili, qualsiasi azione legale intentata da un Passeggero contro la Compagnia sarà intentata solo a titolo individuale dal Passeggero e non può essere intentata o rivendicata come parte di un procedimento di class action.

Articolo 24 (LEGGE PREVALENTE)

Qualsiasi disposizione contenuta o a cui si faccia riferimento nel Biglietto o nelle presenti Condizioni di Trasporto o nelle Regole della Compagnia, anche se in violazione delle Leggi Applicabili e non valida, rimarrà valida nella misura in cui non sia in conflitto con le Leggi Applicabili. L'invalidità di qualsiasi disposizione non influirà su altre disposizioni.

Articolo 25 (MODIFICA E RINUNCIA)

Nessun Delegato della Compagnia avrà l'autorità di alterare, modificare o annullare qualsiasi disposizione del contratto di Trasporto o delle presenti Condizioni di Trasporto o delle Regole della Compagnia.

Disposizioni supplementari

Articolo 1 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE)

Le presenti Condizioni di Trasporto entreranno in vigore a partire dal 19 maggio 2026.