Condizioni di trasporto per passeggeri e bagagli

Le presenti Condizioni di trasporto entreranno in vigore a partire dal giorno 19 maggio 2026.

La versione in lingua inglese delle Condizioni di trasporto corrisponde a quella originale. La versione in lingua italiana è a solo scopo di riferimento.
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Articolo 1 (DEFINIZIONI)

Per "Agente" si intende qualsiasi amministratore, funzionario, dipendente, agente o appaltatore della Compagnia che assiste nell'esecuzione del Contratto di trasporto.

Per "Luoghi di scalo concordati" si intendono quei luoghi, diversi dal luogo di partenza e dalla Destinazione, indicati in un Biglietto e/o in un qualsiasi Biglietto combinato emesso in relazione a tali luoghi come scali programmati sulla rotta del Passeggero, o mostrati nell'orario del Vettore.

Per "Leggi applicabili" si intendono le leggi, gli ordini di gabinetto e le ordinanze ministeriali nonché altre normative, regole, ordini, richieste o requisiti governativi di qualsiasi Stato o Paese, come previsto per il Trasporto di un Passeggero e/o Bagaglio da parte della Compagnia.

Per "Agenzia autorizzata" si intende un agente di vendita al Passeggero nominato da un Vettore per rappresentare il Vettore nella vendita del Trasporto di Passeggeri sui servizi del Vettore e, se autorizzato dal Vettore, sui servizi di qualsiasi altro Vettore.

Per "Bagaglio" si intendono gli articoli, gli effetti personali e gli altri beni personali del Passeggero secondo necessità o in modo appropriato contenente articoli da indossare, usare, per il comfort o la comodità durante il viaggio. Se non diversamente specificato, include sia il Bagaglio da stiva sia il Bagaglio a mano del Passeggero.

Per "Etichetta di identificazione del bagaglio" si intende un documento emesso da un Vettore esclusivamente allo scopo di identificare il Bagaglio da stiva e costituita da due parti: la sezione dell'etichetta del bagaglio che è attaccata dal Vettore a un particolare articolo collo di Bagaglio da stiva e la matrice di ritiro bagaglio che viene consegnata al Passeggero.

Per "Trasporto" si intende il trasporto di un Passeggero e/o un Bagaglio per via aerea, gratuitamente o a pagamento.

Per "Vettore" si intende un vettore aereo e deve includere un sia il vettore aereo che emette un Biglietto sia qualsiasi vettore aereo che trasporta un Passeggero e/o il suo Bagaglio con il Biglietto o fornisce o si impegna a fornire qualsiasi altro servizio aggiuntivo a tale Trasporto.

Per "Bagaglio da stiva" si intende il Bagaglio che il Vettore prende in custodia e per il quale emette una Ricevuta e un'etichetta per il ritiro bagagli.

Per "Bambino" si intende una persona che ha raggiunto il suo secondo compleanno ma non il suo dodicesimo compleanno alla data di inizio del Trasporto.

Per "Compagnia" si intende, collettivamente o singolarmente, a seconda dei casi, ALL NIPPON AIRWAYS COMPANY, LTD e ANA WINGS COMPANY, LTD.

Per "Ufficio della compagnia" si intende la sede di una Compagnia e il sito Web della Compagnia su Internet.

Per "Normative della compagnia" si intendono le regole e le normative della Compagnia, diverse dalle presenti Condizioni di trasporto, per il Trasporto di Passeggeri e/o Bagagli inclusi, a titolo esemplificativo, le tabelle delle tariffe e i costi della Compagnia.

Per "Biglietto combinato" si intende un biglietto emesso a un Passeggero insieme a un altro Biglietto che insieme costituiscono un unico contratto di Trasporto.

Per "Convenzione" si intende qualsiasi dei seguenti strumenti accordi sia applicabile al contratto di Trasporto:
"Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air" (Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto internazionale in aereo), firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 (di seguito "Convenzione di Varsavia");
"Warsaw Convention as amended at Hague in 1955" (Convenzione di Varsavia come modificata a L'Aia nel 1955), firmata a L'Aia il 28 settembre 1955;
"Convenzione di Varsavia" e successive modifiche al Protocollo aggiuntivo n. 1 di Montreal 1975;
"Warsaw Convention as amended at Hague in 1955" (Convenzione di Varsavia come modificata a L'Aia nel 1955), e successive modifiche al Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal 1975, e
"Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air" (Convenzione per l'unificazione di alcune regole per il trasporto aereo internazionale), tenutasi a Montreal il 28 maggio 1999 (di seguito denominata "Convenzione di Montreal").

Per "Giorni" si intendono i giorni di calendario compresi inclusi tutti e sette i giorni della settimana; premesso che, per calcolare il numero di giorni di un periodo di preavviso, il giorno in cui tale avviso viene inviato non venga conteggiato e posto che, allo scopo di determinare il periodo di validità di un Biglietto, il giorno in cui è stato emesso il biglietto o è iniziato il volo, non verrà conteggiato.

Per "Destinazione" si intende il luogo di scalo finale secondo un contratto di Trasporto. Nel caso di un viaggio che ritorna al luogo di partenza, la Destinazione è la stessa del luogo di partenza.

Per "Trasporto nazionale" si intende il Trasporto non internazionale, per il quale, ai sensi di un contratto di Trasporto, il luogo di partenza e la Destinazione o i Luoghi di scalo concordati sono tutti situati all'interno del Giappone.

Per "EMD (Electronic Miscellaneous Document)" si intende un documento elettronico emesso da un Vettore o da una sua Agenzia autorizzata, che richiede l'emissione di un Biglietto appropriato o la fornitura di servizi di viaggio alla persona indicata in tale documento elettronico.

Per "Coupon di volo" si intende un coupon nel modulo registrato nel database della Compagnia che indica i luoghi specifici tra i quali il coupon è valido per il Trasporto.

Per "Franchi d'oro francesi" si intendono franchi francesi composti da 65 1/2 milligrammi di oro secondo lo standard di finezza di centinaia di millesimi. I Franchi d'oro francesi possono essere convertiti in qualsiasi valuta nazionale in cifre tonde.

Per "Neonato" si intende una persona che non ha raggiunto il suo secondo compleanno a partire dalla data di inizio del Trasporto.

Per "Trasporto internazionale" si intende (tranne nei casi in cui è applicabile la Convenzione) il Trasporto in cui, secondo un contratto di Trasporto, il luogo di partenza e la Destinazione o il Luogo di scalo concordato, si trovano in due o più Paesi. Come utilizzato in questa definizione, il termine "Paese", equivalente a "Stato", includerà qualsiasi territorio soggetto alla sua sovranità, suzeraineté, mandato, autorità o amministrazione fiduciaria.

Per "Itinerario/Ricevuta" si intende uno o più documenti che fanno parte del Biglietto elettronico che contengono informazioni quali l'itinerario, le informazioni sul Biglietto, una parte delle condizioni di un contratto di Trasporto e gli avvisi relativi a esso. Il presente documento costituisce una prova scritta che può essere esibita dal Passeggero di un contratto di Trasporto.

Per "Passeggero" si intende qualsiasi persona, ad eccezione dei membri dell'equipaggio, trasportata o da trasportare su un aereo con il consenso di un Vettore.

Per "Reinstradamento" si intende qualsiasi modifica a un percorso, a un Vettore, alla classe di servizio, al volo o al periodo di validità da quello fornito originariamente nel Biglietto debitamente emesso che un Passeggero presenta per il Trasporto.

Per "DSP" si intendono i Diritti speciali di prelievo definiti dal Fondo Monetario Internazionale. La conversione della somma DSP in valuta nazionale, in caso di procedimenti giudiziari, sarà effettuata al tasso di cambio tra la valuta e i DSP prevalente alla data dell'udienza del tribunale finale di tali procedimenti e, in qualsiasi altro caso, al tasso di cambio tra la valuta e i DSP prevalenti alla data in cui l'importo dei danni viene fissato in modo definitivo o in cui viene dichiarato il valore del Bagaglio.

Per "Tappa" si intende un'interruzione intenzionale di un viaggio da parte del Passeggero, in un punto tra il luogo di partenza e la Destinazione, come concordato in anticipo dal Vettore.

Per "Biglietto" si intende il Biglietto elettronico, in ogni caso emesso e inserito nel database della Compagnia da un Vettore o dalla sua Agenzia autorizzata per il Trasporto di un Passeggero e/o Bagaglio, che definisce una parte

delle condizioni di un contratto di Trasporto e gli avvisi a esso relativi e che contiene il Coupon di volo e l'Itinerario/la Ricevuta in base alle presenti Condizioni di trasporto.

Per "Bagaglio a mano" si intende qualsiasi Bagaglio diverso dal Bagaglio da stiva.

Articolo 2 (APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI)

(A) (Generale)

Nessuna disposizione delle presenti Condizioni di trasporto o delle Normative della compagnia, a meno che non sia consentito dalla Convenzione e altrimenti espressamente indicato nel presente documento, dovrà costituire una modifica da parte della Compagnia di qualsiasi disposizione o rinuncia da parte della Compagnia di qualsiasi diritto concesso dalla Convenzione.

(B) (Applicabilità)

  1. Nella misura in cui non sia in conflitto con la Convenzione o con le Leggi applicabili, le presenti Condizioni di trasporto si applicano a qualsiasi Trasporto di Passeggeri e/o Bagaglio e a qualsiasi servizio di assistenza a esso correlato, ciascuno dei quali deve essere eseguito o fornito dalla Compagnia a tariffe, tassi e addebiti pubblicati in relazione alle presenti Condizioni di trasporto.
  2. Qualora venga stipulato un accordo speciale in relazione a una particolare disposizione delle presenti Condizioni di trasporto, si applicherà tale accordo speciale, indipendentemente dalla suddetta disposizione.

(C) (Pubblicazione)

Le tariffe dei passeggeri, i supplementi per il bagaglio in eccesso, altre commissioni e spese, orari dei voli e altre informazioni necessarie saranno pubblicati insieme alle presenti Condizioni di trasporto presso qualsiasi Ufficio della compagnia e suo Agente autorizzato.

(D) (Trasporto gratuito)

Per quanto riguarda il Trasporto gratuito, la Compagnia si riserva il diritto di escludere l'applicazione di eventuali disposizioni delle presenti Condizioni di trasporto.

(E) (Trasporto tramite charter)

Il Trasporto di Passeggeri e/o Bagagli da eseguire in conformità a un contratto charter con la Compagnia sarà soggetto alle Condizioni di trasporto della Compagnia applicabili ai voli charter.

(F) (Modifica delle Condizioni di trasporto o delle Normative della compagnia)

Fatta eccezione per quanto proibito dalle Leggi applicabili, la Compagnia può modificare o rettificare qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni di trasporto o delle Normative della compagnia; a condizione che tali modifiche o rettifiche siano notificate mediante pubblicazione sul sito Web o in qualsiasi altra modalità appropriata per un periodo di tempo ragionevole.

(G) (Condizioni applicabili)

Qualsiasi Trasporto di Passeggeri e/o Bagaglio sarà soggetto alle presenti Condizioni di trasporto e alle Normative della compagnia in vigore a partire dalla data di inizio del Trasporto coperta dal primo Coupon di volo del Biglietto.

(H) (Consenso dei Passeggeri)

I Passeggeri devono riconoscere e dare il proprio consenso alle presenti Condizioni di trasporto e alle Normative della compagnia stabilite in base alle presenti Condizioni di trasporto di Passeggeri e/o Bagaglio.

(I) (Accettazione del Trasporto congiunto)

  1. Per il Trasporto nazionale, le compagnie possono accettare qualsiasi Trasporto nazionale congiunto e, in tali casi, qualunque compagnia incaricata dalla Compagnia eseguirà il trasporto. Qualora la Compagnia dovesse essere ritenuta responsabile per eventuali danni relativi a tale trasporto, le compagnie saranno responsabili congiuntamente e separatamente del risarcimento di tali danni.
  2. Una modifica di data, ora, volo, tratta, itinerario o Destinazione, dell'estensione del periodo di validità di un Biglietto nonché di un Ordine di scambio, la cancellazione di una prenotazione confermata, la chiamata di volontari disposti a rinunciare alla prenotazione confermata, l'accordo per altri mezzi di trasporto, il rifiuto di trasporto di un Passeggero o Bagaglio, il cambio di Vettore e/o altri accordi, nonché la fatturazione, la ricezione, il pagamento e il rimborso di tariffe, spese, commissioni, premi di collaborazione e/o altre somme di denaro tra una delle compagnie e il Passeggero in base alle Condizioni di trasporto, saranno validi tra tutte le compagnie e il Passeggero.
  3. Qualsiasi richiesta, avviso, presentazione del Biglietto, richiesta di rimborso per un Biglietto o operazione simile effettuata da un Passeggero a una qualsiasi delle compagnie, sarà considerata effettuata a tutte le compagnie.

Articolo 3 (CODE-SHARING)

  1. Su alcune rotte la Compagnia offre i propri servizi insieme ad altre compagnie, inserendo l'apposito codice della Compagnia sui voli operati da altri Vettori ai sensi degli accordi di code-sharing.
  2. Per un volo in code-sharing operato da un altro Vettore, la Compagnia informerà il Passeggero dell'identità del Vettore operativo prima del momento della prenotazione.
  3. I Passeggeri che viaggiano su un volo operato da un altro Vettore possono essere soggetti a termini e condizioni del Vettore che opera il volo che differiscono da quelli della Compagnia, inclusi quelli riguardanti:
    1. il trasporto gratuito di neonati forniti nei sottoparagrafi 3 del paragrafo (B) dell'Articolo 6;
    2. l'assegnazione del posto a sedere di cui al paragrafo (D) dell'Articolo 7;
    3. l'ora del check-in, come indicato nel paragrafo 1 dell'Articolo 8;
    4. le istruzioni della Compagnia di cui all'Articolo 9;
    5. il rifiuto e la limitazione del trasporto, come indicato all'Articolo 10;
    6. l'imbarco fraudolento, come indicato all'Articolo 11;
    7. il reinstradamento involontario a causa di un evento di forza maggiore previsto nel sottoparagrafo 3 del paragrafo (B) dell'Articolo 14;
    8. il reinstradamento involontario per motivi di responsabilità della Compagnia previsti al sottoparagrafo 3 del paragrafo (C) dell'Articolo 14;
    9. la limitazione del Trasporto in caso di oversale, ecc. di cui al paragrafo (D) dell'Articolo 14;
    10. il piano di emergenza in caso di lunghi ritardi in pista indicato nel paragrafo (E) dell'Articolo 14;
    11. la limitazione dell'accettazione del Bagaglio, come indicato nell'Articolo 15.

Articolo 4 (BIGLIETTI)

(A) (Generale)

  1. La Compagnia emetterà un biglietto al ricevimento del pagamento da parte del Passeggero delle tariffe e/o dei costi applicabili, come stabilito separatamente dalla Compagnia. Un Passeggero dovrà fornire alla Compagnia il proprio nome, qualsiasi informazione di contatto, come un numero di telefono che il Vettore può utilizzare per comunicare con il Passeggero e altre informazioni come specificato dalla Compagnia. La Compagnia non emetterà né scambierà/riemetterà un biglietto a meno che il Passeggero non paghi la tariffa o i costi applicabili, o sia conforme alle disposizioni di credito approvate dalla Compagnia.
  2. La Compagnia riscuoterà i costi del servizio di emissione dei biglietti e le spese di cambio/riemissione al momento dell'emissione del Biglietto o ogni volta che effettua il cambio/la riemissione in seguito a un Reinstradamento su richiesta del Passeggero, in base alle Normative della compagnia. Se non altrimenti previsto dalle norme in vigore, i costi del servizio non sono rimborsabili.
  3. Il Passeggero deve presentare il Biglietto valido regolarmente emesso in conformità alle Normative della compagnia e contenente il Coupon di volo per il volo su cui si deve effettivamente imbarcare e tutti gli altri Coupon di volo non utilizzati quando usufruisce del Trasporto, l'Itinerario/la Ricevuta e il documento d'identità del Passeggero. Il Passeggero non avrà diritto a essere trasportato se il Biglietto presentato dal Passeggero stesso rientra nell'ambito del sottoparagrafo 7 del paragrafo (A) dell'Articolo 10.
  4. Il Biglietto può essere utilizzato solo dal Passeggero indicato su Biglietto stesso e non può essere trasferito a terzi.
  5. Nel caso in cui la Compagnia accetti o rimborsi un Biglietto presentato da persone diverse dalla persona a cui è intestato, la Compagnia non sarà responsabile nei confronti della persona che ha diritto a essere trasportata o a ricevere un rimborso. Se il Biglietto viene effettivamente utilizzato da una persona diversa dalla persona che ha diritto a essere trasportata, con o senza la conoscenza e il consenso di tale persona, la Compagnia non sarà responsabile in caso di decesso o lesioni di tale persona non autorizzata o di perdita, distruzione o ritardo nell'arrivo del Bagaglio di tale persona non autorizzata o di danni allo stesso o ad altri beni personali derivanti o in connessione con tale uso non autorizzato.
  6. Se per la vendita viene pubblicata una tariffa chiaramente errata e viene emesso un biglietto a tale tariffa, la Compagnia si riserva il diritto di annullare l'acquisto del biglietto e rimborsare tutte le somme pagate dall'acquirente o, a discrezione dell'acquirente, di riemettere il biglietto alla tariffa corretta.

(B) (Validità dei Biglietti)

  1. Affinché la Compagnia possa verificare la validità del Biglietto, il Passeggero dovrà presentare il suo Biglietto.
  2. Una volta convalidato, il Biglietto diventa valido per il Trasporto dall'aeroporto del luogo di partenza all'aeroporto presso la Destinazione tramite la rotta descritta nel Biglietto, nella classe di servizio applicabile e per il periodo di tempo specificato o indicato nel successivo sottoparagrafo. Ogni Coupon di volo sarà valido per il Trasporto nella data e il volo per il quale è riservato un posto a sedere per il Passeggero. Se un Coupon di volo viene emesso per "data aperta", verrà riservato un posto a sedere al Passeggero su sua richiesta, in base alle condizioni della tariffa applicabile e alla disponibilità del posto a sedere sul volo. Il luogo e la data di emissione saranno indicati sul Biglietto valido.
  3. Salvo diversamente previsto dalle norme tariffarie applicabili, il periodo di validità di un biglietto è di un anno dalla data di inizio del trasporto (esclusa la data di inizio del trasporto) se il trasporto è iniziato, o di un anno dalla data di emissione (esclusa la data di emissione) se nessuna parte del biglietto è stata utilizzata. Se un Biglietto include un Coupon di volo a cui si applica una tariffa con un periodo di validità inferiore a un anno, tale periodo si applica solo a tale Coupon di volo.
  4. Il periodo di validità di un EMD (Electronic Miscellaneous Document) è di un anno a decorrere dalla data di emissione dello stesso. Un Electronic Miscellaneous Document non potrà essere utilizzato per ottenere un Biglietto, a meno che non venga presentato a tal fine entro un anno dalla data di emissione.
  5. Il Biglietto scadrà alla mezzanotte della data di scadenza del periodo di validità del biglietto. Se non diversamente specificato nelle Normative della compagnia, un viaggio effettuato con un Coupon di volo di un Biglietto può proseguire oltre la data di scadenza del Biglietto se il viaggio inizia prima della mezzanotte.
  6. Per il rimborso saranno accettati un Electronic Miscellaneous Document o un Biglietto scaduto in conformità all'Articolo 12 e all'Articolo 13.

(C) (Estensione della validità)

  1. Se il Passeggero non può viaggiare entro il periodo di validità di un Biglietto perché la Compagnia:
    1. ha annullato il volo prenotato dal Passeggero;
    2. non riesce a operare il volo in base al programma;
    3. salta una fermata programmata, e la fermata corrisponde al luogo di partenza, la Destinazione o la Tappa del Passeggero;
    4. provoca la perdita della coincidenza del Passeggero;
    5. sostituisce la classe di servizio del Passeggero con una classe di servizio diversa; o
    6. non è in grado di fornire uno spazio precedentemente confermato,
    • la Compagnia estenderà il periodo di validità del Biglietto, senza ulteriori riscossioni di tariffa, al primo volo della Compagnia su cui è disponibile un posto nella classe di servizio per cui il Passeggero ha pagato la tariffa applicabile, salvo diversamente indicato nelle Normative della compagnia.
  2. Se il Passeggero è in possesso di un Biglietto il cui periodo di validità è di un anno e non può viaggiare entro il periodo di validità perché la Compagnia non è in grado di fornire un posto a sedere sul volo nella classe di servizio per cui il Passeggero ha pagato la tariffa applicabile, la Compagnia estenderà il periodo di validità del Biglietto al primo volo della Compagnia su cui è disponibile un posto nella classe di servizio per cui il Passeggero ha pagato la tariffa applicabile durante la richiesta di prenotazione; posto che tale estensione non superi i 7 giorni dalla data di scadenza del Biglietto (esclusa la data stessa).
    1. Nel caso in cui il Passeggero, dopo aver iniziato il viaggio, non possa viaggiare entro il periodo di validità del Biglietto a causa di una malattia (gravidanza non inclusa), a meno che non sia precluso dalle Normative della compagnia applicabili alla tariffa pagata dal Passeggero, la Compagnia può prolungare tale periodo come segue:
      1. Per quanto riguarda il Biglietto il cui periodo di validità è di un anno, la Compagnia può prolungare tale periodo fino alla data in cui il Passeggero è di nuovo in grado di viaggiare secondo un certificato medico valido; posto che nel caso in cui la Compagnia non sia in grado di fornire al Passeggero un posto a sedere nella classe di servizio per cui il Passeggero ha pagato la tariffa applicabile in tale data, tale periodo può essere prolungato fino al primo volo della Compagnia dopo tale data dal punto in cui il Passeggero è di nuovo in grado di intraprendere il viaggio su cui è disponibile un posto a sedere in tale classe di servizio. Se il Coupon di volo non utilizzato del Biglietto prevede una o più Tappe, la Compagnia può, in base alle Normative della compagnia stessa, prolungare il periodo di validità del Biglietto per non più di 3 mesi dopo la data (esclusa tale data) in cui il Passeggero è di nuovo in grado di intraprendere il viaggio.
      2. In relazione a un Biglietto il cui periodo di validità è inferiore a un anno, la Compagnia può, salvo diversamente specificato nelle Normative della compagnia stessa, prolungare tale periodo fino alla data in cui il Passeggero può di nuovo intraprendere il viaggio secondo un certificato medico valido; posto che nel caso in cui la Compagnia non sia in grado di fornire al Passeggero un posto a sedere nella classe di servizio per cui il Passeggero ha pagato la tariffa applicabile in tale data, può prolungare tale periodo fino al primo volo della Compagnia dopo tale data dal punto in cui il Passeggero è in grado di intraprendere il viaggio sul quale è disponibile un posto a sedere in tale classe di servizio (indipendentemente da eventuali condizioni restrittive applicabili al tipo di tariffa pagata), tuttavia, in nessun caso per più di 7 giorni dopo la data (esclusa tale data) in cui il Passeggero è in grado di riprendere il viaggio.
      • In caso di (i) o (ii) sopra riportati, la Compagnia può estendere nella stessa misura il periodo di validità dei Biglietti di altri membri della famiglia che viaggiano con il Passeggero.
    2. Nulla di quanto indicato nel punto (a) precedente consentirà l'estensione del periodo di validità del Biglietto del Passeggero che si è completamente ripreso da una malattia prima della scadenza di tale periodo.
  3. In caso di decesso del Passeggero durante la rotta, la Compagnia può modificare o cambiare il Biglietto della persona che accompagna il Passeggero, tra le altre cose, senza rispettare i requisiti minimi di soggiorno o prolungare il periodo di validità. In caso di decesso di familiari stretti del Passeggero dopo l'inizio del viaggio, la Compagnia può, anche in relazione ai Biglietti del Passeggero o dei familiari stretti che accompagnano il Passeggero, rinunciare ai requisiti minimi di soggiorno o prolungare il periodo di validità. Qualsiasi modifica o emendamento di questo tipo sarà soggetto alla ricezione da parte della Compagnia di un certificato di morte appropriato e tale proroga non potrà superare i 45 giorni successivi alla data di morte del Passeggero (esclusa la data del decesso).

(D) (Utilizzo dei Coupon di volo in sequenza)

  1. La Compagnia accetterà i Coupon di volo solo in sequenza, a partire dalla città di partenza indicata sul Biglietto.
  2. Se un Coupon di volo per la prima o la seconda tratta non viene utilizzato e se il passeggero inizia il suo viaggio o lo continua da qualsiasi Luogo di scalo concordato, la tariffa verrà ricalcolata in base alle regole tariffarie vigenti e il Trasporto verrà fornito di conseguenza.

Articolo 5 (TAPPE)

Le Tappe possono essere consentite in qualsiasi Luogo di scalo concordato, in base alle Leggi applicabili e alle Normative della Compagnia.

Articolo 6 (TARIFFE E ITINERARI)

(A) (General)

Le tariffe sono valide solo per il Trasporto dall'aeroporto del luogo di partenza all'aeroporto della Destinazione e non includono il servizio di trasporto via terra nelle aree aeroportuali, tra gli aeroporti o tra un aeroporto e il centro città, salvo nel caso in cui le Normative della compagnia prevedano espressamente che tale servizio di trasporto via terra sia fornito dalla Compagnia senza costi aggiuntivi.

(B) (Tariffe applicabili)

  1. Le tariffe e le spese applicabili sono le tariffe e le spese che vengono pubblicate dalla Compagnia o dal suo Agente autorizzato o, se non pubblicate, realizzate in conformità con le Normative della compagnia, che, se non diversamente specificato nelle Leggi applicabili, saranno in vigore a partire dalla data di emissione e applicabili alla data di inizio del Trasporto coperto dal Primo coupon di un Biglietto. Qualora le somme riscosse non siano equivalenti alle tariffe e/o alle spese applicabili, la differenza sarà rimborsata o riscossa dalla Compagnia, a seconda dei casi, salvo diversamente previsto dalle Normative della compagnia in relazione a qualsiasi Passeggero che paghi spese e/o tariffe speciali.
  2. Se non diversamente specificato nelle presenti Condizioni di trasporto o nelle Normative della compagnia, le tariffe danno diritto al Passeggero di occupare un posto a sedere nella classe applicabile. Salvo diversamente specificato nelle Normative della compagnia o specificamente approvato dalla Compagnia, il Passeggero avrà il diritto di occupare un posto a bordo.
  3. Per il Trasporto nazionale, la Compagnia accetta il trasporto gratuito di un neonato senza posto assegnato, a condizione che il neonato sia accompagnato da un Passeggero di almeno 12 anni.

(C) (Itinerari)

Salvo diversamente specificato nelle Normative della compagnia, le tariffe si applicano solo a un itinerario pubblicato in relazione a esse. Se ci sono più itinerari alla stessa tariffa, il Passeggero può specificare l'itinerario prima dell'emissione di un Biglietto. Se non specifica l'itinerario, lo può stabilire la Compagnia.

(D) (Imposte, commissioni e addebiti)

Eventuali imposte, commissioni o addebiti imposti da un governo o da un'altra autorità pubblica o da un operatore di un aeroporto in relazione al Passeggero o al suo utilizzo di servizi o strutture saranno da considerarsi in aggiunta alle tariffe, alle commissioni e agli addebiti pubblicati e dovranno essere pagati dal Passeggero; tuttavia, purché le tariffe e gli addebiti per il Trasporto nazionale includano un importo pari alle imposte sui consumi (comprese le imposte sui consumi locali).

(E) (Valuta)

Tariffe e addebiti possono essere pagati in una valuta specificata dalla Compagnia soggetta alle Leggi applicabili diversa dalla valuta in cui viene pubblicata la tariffa o l'addebito. Se un pagamento viene effettuato in una valuta diversa dalla valuta in cui viene pubblicata la tariffa o l'addebito, tale pagamento verrà effettuato al tasso di cambio stabilito in conformità con le Normative della compagnia.

Articolo 7 (PRENOTAZIONI)

(A) (General)

  1. Una prenotazione deve essere confermata al momento della registrazione nel sistema di prenotazione della Compagnia come accettato.
  2. La Compagnia vieta atti di prenotazione non destinati all'imbarco effettivo.
  3. Non sono consentite modifiche del nome del Passeggero una volta confermata la prenotazione nel sistema di prenotazione della Compagnia.
  4. In base alle Normative della compagnia, le condizioni applicabili a determinate tariffe possono limitare o vietare la modifica o la cancellazione delle prenotazioni.
  5. Il Passeggero che non abbia utilizzato un Biglietto a data aperta o parte di esso, o che desideri cambiare la propria prenotazione non avrà diritto preferenziale relativamente alla prenotazione.

(B) (Prenotazioni del posto a sedere)

La Compagnia accetterà le richieste di prenotazione dei posti al massimo 355 giorni prima della data programmata del volo presso gli Uffici della compagnia, salvo diversamente previsto dalla Compagnia in relazione a un passeggero che paga una tariffa speciale.

(C) (Limiti di tempo per l'emissione del Biglietto)

Se un Biglietto per un Passeggero non viene emesso prima del limite di tempo specificato dalla Compagnia per l'emissione del biglietto, la Compagnia può cancellare la prenotazione.

(D) (Assegnazione posto a sedere)

La Compagnia può, senza preavviso, modificare il posto a sedere scelto da un Passeggero a causa di un cambio di velivolo o per altro motivo. Tale modifica includerà una variazione della posizione del posto a sedere, del tipo di posto a sedere e delle specifiche.

(E) (Costo del servizio quando il posto non viene utilizzato)

Su richiesta della Compagnia e in conformità con le Normative della compagnia, il costo del servizio sarà pagato dal Passeggero che non utilizza un posto di cui viene effettuata la prenotazione.

(F) (Cancellazione delle prenotazioni effettuate dalla Compagnia)

  1. La Compagnia può, a propria discrezione, cancellare tutta o parte della prenotazione del Passeggero se vengono prenotati due o più posti per lo stesso Passeggero e se:
    1. le stesse tratte vengono prenotate nella stessa data;
    2. le stesse tratte vengono prenotate per due date vicine;
    3. vengono prenotate tratte diverse nella stessa data; o
    4. è ovvio che il Passeggero non può utilizzare tutti i posti riservati.
  2. Se il Passeggero non utilizza un posto riservato su un volo senza darne preavviso alla Compagnia, la Compagnia può cancellare o richiedere a un altro Vettore di cancellare le sue prenotazioni successive.
    Se il Passeggero non utilizza il posto prenotato su un volo di altri Vettori senza dare un preavviso al Vettore, la Compagnia può, su richiesta del Vettore, cancellare le sue prenotazioni successive.
  3. La Compagnia può cancellare tutta o una parte della prenotazione del Passeggero che non include i dati personali necessari entro il limite di tempo specificato dalla Compagnia, in conformità alle Leggi applicabili di qualsiasi Paese interessato, ad esempio i Paesi di partenza, Destinazione e transito.

(G) (Riconferma delle prenotazioni di altri Vettori)

Nel caso in cui sia richiesta la riconferma delle prenotazioni in conformità con le normative di qualsiasi Vettore diverso dalla Compagnia, la Compagnia può cancellare le prenotazioni dei voli della Compagnia successivi per un Passeggero quando questo non riconferma una prenotazione del Vettore entro l'orario specificato dal Vettore.

(H) (Spese per le comunicazioni)

Salvo diverso accordo della Compagnia, il Passeggero dovrà sostenere eventuali spese per la comunicazione per telefono o altri mezzi di comunicazione utilizzati per effettuare o annullare una prenotazione.

(I) (Dati personali)

Il Passeggero accetta che i suoi dati personali saranno forniti alla Compagnia dal Passeggero o dal suo agente, saranno memorizzati dalla Compagnia o, se la Compagnia lo riterrà necessario, saranno trasmessi dalla Compagnia a uno dei suoi uffici e ad altri Vettori, fornitori di servizi di viaggio, autorità governative o altre entità o agenzie nei Paesi di partenza, Destinazione o transito, allo scopo di effettuare una prenotazione per il Trasporto, ottenere servizi secondari, agevolare i requisiti di immigrazione e di ingresso o per rendere disponibili tali dati alle autorità governative o per qualsiasi altro scopo ritenuto necessario dalla Compagnia per facilitare il viaggio per il Passeggero.

Articolo 8 (CHECK-IN)

  1. Il Passeggero arriverà nel luogo indicato dalla Compagnia, rispettivamente, all'orario indicato dalla Compagnia o, se non viene indicato alcun orario, con un anticipo sufficiente rispetto alla partenza del volo affinché il Passeggero abbia abbastanza tempo per completare le procedure di check-in e partenza entro l'orario di partenza del volo. Se il Passeggero non arriva al luogo indicato della Compagnia all'orario indicato dalla Compagnia stessa o non riesce a partire perché in possesso di una documentazione di uscita, ingresso o altro tipo necessaria per la partenza impropria o incompleta, la Compagnia può cancellare la prenotazione del posto e non ritarderà il volo per attendere il Passeggero. La Compagnia non sarà responsabile nei confronti del Passeggero per eventuali danni dovuti alla mancata osservanza delle disposizioni del presente Articolo da parte del Passeggero.
  2. I Passeggeri devono sedersi nel posto a loro assegnato e non devono cambiare posto con altri, anche se accompagnano altri Passeggeri, salvo diversamente consentito dalla Compagnia.

Articolo 9 (ISTRUZIONI DELLA COMPAGNIA)

I Passeggeri devono attenersi alle istruzioni dell'Agente e del membro dell'equipaggio in relazione all'imbarco, alla discesa dall'aereo e/o ad altri atti in aeroporti o a bordo, o in relazione ai luoghi di carico o scarico del Bagaglio del passeggero.

Articolo 10 (RIFIUTO E LIMITAZIONE DEL TRASPORTO)

(A) (Diritto di rifiuto al Trasporto ecc.)

La Compagnia può rifiutare il Trasporto o sbarcare qualsiasi Passeggero e, in tal caso, il Bagaglio verrà gestito nello stesso modo, se la Compagnia stabilisce a sua discrezione che:

  1. tale azione è necessaria per motivi di sicurezza del volo;
  2. tale azione è necessaria affinché la Compagnia rispetti le Leggi applicabili di qualsiasi Stato o Paese di partenza, Destinazione o transito, o altri Stati o Paesi interessati;
    1. il Passeggero rientra nel sottoparagrafo 1 (b) del paragrafo (B) dell'Articolo 18,
    2. il Passeggero sta cercando di entrare illegalmente in un Paese attraverso il quale è in transito, distruggendo la propria documentazione necessaria per uscire, entrare o per altri scopi o in altri modi; o
    3. il Passeggero si rifiuta di accettare la richiesta della Compagnia, avanzata per motivi legati alla prevenzione di un ingresso illegale, di consegnare la documentazione richiesta per l'uscita, l'ingresso o altri scopi perché sia trattenuta da un membro dell'equipaggio in cambio di una ricevuta della presa in custodia da parte della Compagnia;
  3. il Passeggero rientra nel sottoparagrafo 4 o 5 del paragrafo (B) dell'Articolo 15;
  4. il Passeggero o il/la suo/sua comportamento/condotta, età o stato fisico o mentale:
    1. richiede un'assistenza speciale da parte della Compagnia, che supera i requisiti legali o potrebbe determinare un onere eccessivo sulle normali procedure della Compagnia;
    2. può causare disagio o assumere una condotta deplorevole nei confronti degli altri Passeggeri,
    3. può nuocere alla sicurezza o alla salute di se stesso o di altre persone;
    4. può causare danni a un aeromobile o a qualsiasi proprietà;
    5. non permette a qualsiasi Agente o membro dell'equipaggio di espletare i suoi compiti o non rispetta le istruzioni di un Agente e un membro dell'equipaggio; o
    6. mostra una condotta illecita, disordinata, oscena o violenta;
    7. fuma nella cabina dell'aeromobile, compreso l'uso di tutti i dispositivi per il fumo;
    8. utilizza telefoni portatili, radio portatili, giochi elettronici o altri dispositivi elettronici nella cabina dell'aeromobile senza l'autorizzazione della Compagnia,
    9. trasporta uno qualsiasi degli articoli specificati di seguito:
      armi (ad eccezione di quelle trasportate da ufficiali competenti in servizio); polvere da sparo; esplosivi; sostanze corrosive; articoli infiammabili o altri articoli che potrebbero causare rischi o pericoli a velivolo, Passeggeri e/o qualsiasi proprietà caricata, articoli o animali vivi inadatti al trasporto aereo;
    10. ha una malattia/lesioni gravi;
    11. ha o potrebbe avere una malattia infettiva che costituisce una minaccia diretta per la salute e la sicurezza del personale, degli Agenti e dei membri dell'equipaggio o di altri Passeggeri;
    12. si rifiuta di intraprendere qualsiasi azione richiesta dalla Compagnia al Passeggero come misura precauzionale contro le malattie infettive;
    13. è considerato sotto l'influenza significativa di alcol o droghe;
    14. potrebbe essere significativamente offensivo o sgradevole per gli altri Passeggeri, compreso per motivi correlati all'igiene del Passeggero;
    15. è un bambino non accompagnato di età inferiore ai dodici anni. Per il Trasporto nazionale, è un bambino di età inferiore a otto anni; oppure
  5. in un volo precedente si è comportato in un modo che rientra nel sottoparagrafo (5)del presente Articolo, e la Compagnia ritiene che tale condotta/comportamento possa essere ripetuto;
  6. il Biglietto presentato dal Passeggero è:
    1. acquisito in maniera illecita o acquistato da un'entità diversa dal Vettore emittente o dalla sua Agenzia autorizzata,
    2. denunciato come smarrito o rubato,
    3. un Biglietto contraffatto, o
    4. modificato da un soggetto diverso dal Vettore o da una sua Agenzia autorizzata, in relazione a qualsiasi Coupon di volo per il volo;
    • in ogni caso, la Compagnia si riserva il diritto di trattenere il Biglietto.
  7. la persona che presenta il Biglietto non può dimostrare di essere la persona indicata nella casella "Nome passeggero" del Biglietto, nel qual caso la Compagnia si riserva il diritto di trattenere tale Biglietto; o
  8. il Passeggero, nonostante la richiesta della Compagnia, si rifiuta di pagare le tariffe, gli addebiti o le imposte applicabili o non riesce a concludere un accordo di credito concordato tra la Compagnia e il Passeggero (o la persona che paga il biglietto).

Nel caso del sottoparagrafo 5 (c), (d), (e) e (f) del presente Articolo, la Compagnia può adottare altre misure che riterrà necessarie per impedire al Passeggero di continuare tale condotta, problema, ostruzione o azione, misure che includeranno, a titolo esemplificativo, il contenimento del Passeggero.

(B) (Accettazione condizionata del Trasporto)

Se un Passeggero il cui stato, età o condizione fisica o mentale può causare un pericolo o un rischio per se stesso, la Compagnia non sarà responsabile per la morte o per qualsiasi lesione, malattia, ferita o disabilità subita dal Passeggero o per qualsiasi aggravamento o conseguenza di tale stato, età o condizione fisica o mentale.

(C) (Limitazione del Trasporto)

  1. L'accettazione del Trasporto di bambini o neonati, persone disabili, donne in gravidanza o persone affette da malattia non accompagnati sarà soggetta alle Normative della compagnia e potrebbe richiedere un accordo precedente con la Compagnia.
  2. Se il peso totale dei Passeggeri per l'imbarco e/o del Bagaglio caricato a bordo potrebbe superare il peso massimo della franchigia consentito per l'aeromobile, la Compagnia può decidere quali Passeggeri e/o Bagagli verranno trasportati in conformità con le Normative della compagnia.
  3. Per garantire l'assistenza nell'evacuazione di emergenza, la Compagnia può impedire al Passeggero di occupare un posto nella fila dell'uscita di emergenza dell'aeromobile e sostituirlo con un altro (al momento della modifica, se il posto della fila dell'uscita di emergenza è un posto speciale, la Compagnia rimborserà la tariffa speciale applicata al posto dalla Compagnia e non riscuoterà alcuna tariffa prescritta prevista dalle Normative della compagnia), se la Compagnia determina, a sua ragionevole discrezione, che il passeggero rientra in uno dei seguenti sottoparagrafi:
    1. il passeggero ha meno di 15 anni;
    2. il passeggero ha difficoltà a prestare assistenza durante un'evacuazione di emergenza o può causare danni alla propria salute nel prestare assistenza durante un'evacuazione di emergenza a causa delle sue condizioni fisiche, del suo stato di salute o per altri motivi;
    3. il passeggero non riesce a comprendere le procedure di evacuazione e le istruzioni dei membri dell'equipaggio e degli Agenti; oppure
    4. il Passeggero non acconsente a fornire assistenza durante l'evacuazione di emergenza.

Articolo 11 (IMBARCO FRAUDOLENTO)

  1. Qualsiasi atto riportato di seguito costituirà un imbarco fraudolento e sarà soggetto a un addebito pari al doppio della tariffa e delle spese più elevate applicabili al momento dell'imbarco fraudolento, oltre alla tariffa e alle spese applicabili al Passeggero per il volo con imbarco fraudolento, a condizione che, qualora non sia possibile accertare la tratta del volo, la tariffa e le spese saranno calcolate dal luogo di partenza del volo:
    1. mancata presentazione del Biglietto su richiesta dell'Agente e del membro dell'equipaggio della Compagnia o imbarco oltre la tratta specificata nella prenotazione senza l'approvazione dell'Agente e del membro dell'equipaggio della Compagnia;
    2. imbarco intenzionale su un volo con un Biglietto non valido; oppure
    3. imbarco su un volo a una tariffa speciale sulla base di una falsa dichiarazione.

Articolo 12 (RIMBORSI)

(A) (General)

  1. Salvo diversamente previsto dalle Leggi applicabili, nel caso in cui il Passeggero non utilizzi il proprio Biglietto o parte di esso, la Compagnia, su richiesta del passeggero, rimborserà tale Biglietto inutilizzato o la parte inutilizzata dello stesso in conformità al presente Articolo e alle Normative della compagnia. Le disposizioni del presente Articolo applicabili a un Biglietto si applicano a un Electronic Miscellaneous Document.
  2. In base alle Normative della compagnia, la Compagnia limiterà o rifiuterà il rimborso di un Biglietto, a seconda delle condizioni applicabili a determinate tariffe.

(B) (Persona alla quale verrà effettuato il Rimborso)

  1. Se non diversamente specificato nel presente Paragrafo, la Compagnia effettuerà il rimborso alla persona indicata nel Biglietto o alla persona che ha acquistato il Biglietto presentando alla Compagnia prove soddisfacenti per dimostrare di avere diritto, secondo queste Condizioni di trasporto, a tale rimborso.
  2. Se il biglietto è emesso da una delle seguenti entità, la Compagnia effettuerà un rimborso alla persona, alla società o alla società di carte di credito specificata in ciascun caso.
    1. Verrà emesso un rimborso per il Biglietto acquistato da una carta di credito commerciale alla società di credito commerciale che ha emesso tale carta.
    2. Verrà emesso un rimborso per il Biglietto emesso in base al piano Universal Air Travel Plan (UATP) all'abbonato per la quale è stata emessa la carta UATP.
  3. La Compagnia effettuerà il rimborso dopo che tutti i Coupon di volo e l'Itinerario/la Ricevuta non utilizzati saranno consegnati alla Compagnia stessa.
  4. Qualsiasi rimborso effettuato a una persona che presenta alla Compagnia tutti i Coupon di volo non utilizzati e l'itinerario/la Ricevuta e che richiede un rimborso ai sensi del sottoparagrafo 1 o 2 del presente paragrafo dovrà essere considerato un rimborso valido e solleverà la Compagnia dalla responsabilità di effettuare qualsiasi ulteriore rimborso alla persona reale.

(C) (Tempistiche di rimborso)

Tariffe, imposte, commissioni e addebiti non saranno rimborsabili dopo 30 giorni dalla scadenza del Biglietto.

(D) (Diritto di rifiutare il rimborso)

  1. La Compagnia può rifiutare un rimborso per il Biglietto acquistato dal Passeggero e presentato alla Compagnia o a funzionari governativi di un Paese allo scopo di provare la sua intenzione di lasciare il Paese in questione, a meno che il Passeggero non abbia l'autorizzazione della Compagnia a rimanere nel Paese o di partire tramite un altro Vettore o altro servizio di trasporto.
  2. La Compagnia non rimborserà il Biglietto del Passeggero nel caso in cui il Trasporto del Passeggero venga rifiutato o questo venga sbarcato in conformità ai sottoparagrafi 7 e 8 del paragrafo (A) dell'Articolo 10.

(E) (Currency)

Qualsiasi rimborso sarà effettuato in base alle Leggi applicabili del Paese in cui il Biglietto è stato originariamente pagato e del Paese in cui viene effettuato il rimborso.
Il rimborso verrà effettuato nella valuta in cui il Biglietto è stato pagato, ma può essere effettuato in altra valuta in conformità con le Normative della compagnia.

(F) (Rimborso da parte della Compagnia)

Salvo diversamente specificato nelle Normative della compagnia, la Compagnia rimborserà volontariamente il Biglietto solo nel caso in cui la Compagnia o la sua Agenzia autorizzata abbiano originariamente emesso il Biglietto.

Articolo 13 (REINSTRADAMENTO E RIMBORSI RICHIESTI DAL PASSEGGERO)

(A) (Reinstradamento)

  1. In base alle Normative della compagnia, le condizioni applicabili a determinate tariffe possono limitare o vietare i Reinstradamenti.
  2. Su richiesta del Passeggero, la Compagnia può effettuare un Reinstradamento in relazione a un Biglietto non utilizzato o a un Coupon di volo se:
    1. la Compagnia emette il Biglietto;
    2. la Compagnia è il Vettore emittente originale indicato nella casella "Emissione originale" del Biglietto;
      1. la Compagnia è il Vettore indicato nella casella "Vettore" del Coupon di volo non utilizzato della prima tratta dove deve iniziare il Reinstradamento;
      2. la Compagnia è il Vettore al quale tale Coupon di volo, o
      3. nessun Vettore è indicato nella casella "Vettore" di tale Coupon di volo;
      1. a condizione che, se il Vettore che emette il Biglietto è indicato come Vettore per qualsiasi tratta successiva, tale approvazione del Vettore emittente sarà ottenuta in uno dei casi precedenti (i), (ii) e (iii).
  3. Dopo l'inizio del Trasporto, si applica quanto segue:
    1. non è consentito un Trasporto aggiuntivo alla tariffa di transito, a meno che non venga effettuata una richiesta prima dell'arrivo del Passeggero alla Destinazione indicata sul Biglietto inviato alla Compagnia per tale Trasporto aggiuntivo;
    2. Nel caso in cui una nuova rotta di viaggio risultante dopo il Reinstradamento non soddisfi le condizioni applicabili a uno sconto di andata e ritorno, uno sconto di andata e ritorno non verrà applicato a quelle tratte già effettuate anche se il relativo Biglietto viene emesso in base a uno sconto di andata e ritorno.
  4. Le tariffe e le spese applicabili dopo un Reinstradamento sono quelle che, alla data di emissione, erano destinate a essere applicate alla data di inizio del Trasporto; a condizione che il Passeggero il cui Biglietto non è stato utilizzato, le tariffe e le spese applicabili dopo un Reinstradamento possano essere quelle valide alla data in cui il cambiamento è stato effettuato e si riflettano sul Biglietto conformemente alle Normative della compagnia e alle regole tariffarie applicabili.
  5. La Compagnia riscuoterà dal Passeggero l'eventuale differenza tra le tariffe e gli addebiti applicabili dopo il Reinstradamento e quelli originariamente pagati dal Passeggero o organizzerà un rimborso, se necessario, al Passeggero in conformità all'Articolo 12 e al paragrafo (B) di questo Articolo.
  6. La data di scadenza di qualsiasi Biglietto emesso di recente in seguito a una modifica di un percorso, Vettore, classe di servizio o volo sarà quella del Biglietto originale posto che, se un Passeggero, il cui Biglietto è del tutto inutilizzato, richiede il Reinstradamento del Biglietto inutilizzato, la data di scadenza del nuovo Biglietto sarà calcolata a partire dalla data di emissione del Biglietto con Reinstradamento.
  7. I limiti di tempo per la cancellazione delle prenotazioni e le spese per la modifica o la cancellazione delle prenotazioni saranno applicati anche a un Reinstradamento che verrà effettuato su richiesta del Passeggero, come previsto dalle Normative della compagnia.

(B) (Rimborsi)

  1. Nel caso in cui, oltre ai Rimborsi richiesti dal Passeggero, a un Passeggero venga rifiutato l'imbarco o lo sbarco ai sensi delle disposizioni del sottoparagrafo 9 del paragrafo (A) dell'Articolo 10, l'importo del rimborso sarà:
    1. un importo pari alla tariffa corrisposta, al netto di eventuali tariffe e addebiti previsti dal Regolamento la Compagnia, se non è stata effettuata alcuna parte del viaggio; e
    2. un importo pari alla differenza tra la tariffa e gli addebiti corrisposti e la tariffa e gli addebiti applicabili alla tratta per cui è stato utilizzato il biglietto, al netto di eventuali tariffe prescritte previste dal Regolamento la Compagnia, se è stata effettuata una parte del viaggio.
  2. Per il Trasporto internazionale, se un rimborso per una parte del Biglietto dovesse comportare l'utilizzo di tale Biglietto per una tratta in cui il Trasporto è proibito, il rimborso, se dovuto, deve essere determinato in conformità al sottoparagrafo 1 (b) di questo paragrafo come se il Biglietto fosse stato utilizzato oltre un punto fino al quale il Trasporto è proibito.

Articolo 14 (REINSTRADAMENTO INVOLONTARIO E RIMBORSI)

(A) (Programmi)

  1. La Compagnia si impegna a fare il possibile per trasportare il Passeggero e il suo Bagaglio con ragionevole rapidità e ad attenersi ai programmi pubblicati in vigore alla data del viaggio; a condizione che gli orari indicati nel calendario o altrove siano solo programmati ma non garantiti e non costituiscano parte del contratto di Trasporto. La Compagnia può modificare qualsiasi programma di un volo senza preavviso e non sarà responsabile per eventuali problemi relativi alla coincidenza del Passeggero e/o del Bagaglio con qualsiasi altro volo a causa di tale modifica.
  2. La Compagnia può, senza preavviso, sostituire qualsiasi altro Vettore o cambiare un aereo in relazione al Trasporto gestito dalla Compagnia.
  3. La Compagnia può, senza preavviso, annullare, interrompere, dirottare, rinviare o ritardare qualsiasi volo o il diritto a, o qualsiasi prenotazione in relazione a, qualsiasi ulteriore trasporto successivo o determinare se un decollo o un atterraggio debba essere effettuato, senza alcuna responsabilità se non quella di rimborsare, in conformità ai sottoparagrafi 3 e 4 del paragrafo (B) o ai sottoparagrafi 3 e 4 del paragrafo (C) del presente Articolo, di tariffe e costi per eventuali parti non utilizzate del Biglietto.

(B) (Reinstradamento e rimborso a causa di un evento di forza maggiore)

  1. Il termine "Evento di forza maggiore" indica:
    1. qualsiasi fatto al di fuori del controllo della Compagnia (inclusi, a titolo esemplificativo, condizioni meteorologiche, cause di forza maggiore, scioperi, sommosse, disordini civili, embarghi, guerre, ostilità, disordini o instabilità delle relazioni internazionali), siano essi effettivi, minacciati o segnalati o ritardi, richieste, condizioni, circostanze o requisiti direttamente o indirettamente connessi a tale fatto;
    2. qualsiasi fatto che non possa essere previsto, anticipato o immaginato;
    3. qualsiasi Legge applicabile; o
    4. carenza di forza lavoro, carburante, strutture o problemi di manodopera della Compagnia o di altri.
  2. In caso di forza maggiore, a discrezione del Passeggero, la Compagnia adotterà le misure specificate nei sottoparagrafi 3 o 4 del presente paragrafo di seguito
    1. la Compagnia cancella un volo;
    2. fails to operate a flight reasonably according to the schedule;
    3. non riesce a fermarsi presso la Destinazione del Passeggero o la Tappa; oppure
    4. non è in grado di fornire al Passeggero il proprio posto prenotato su un volo o faccia perdere al Passeggero il volo di coincidenza prenotato.
  3. Reinstradamento
    1. Per il Trasporto nazionale, la Compagnia deve effettuare il trasporto del Passeggero e del Bagaglio su un volo con posti disponibili fino alla Destinazione o alla Tappa, come specificato nel Biglietto, o negli Aeroporti vicini alla Destinazione designata dalla Compagnia.
    2. Per Trasporto nazionale, in caso di modifica della Destinazione indicata nel Biglietto dopo la partenza, la Compagnia organizzerà il trasporto per il Passeggero e il suo Bagaglio alla Destinazione o alla Tappa, come specificato nel biglietto, tramite una delle seguenti misure, a discrezione della Compagnia stessa:
      1. su un volo della Compagnia con la disponibilità di un posto;
      2. su un volo di un altro Vettore con la disponibilità di un posto; oppure
      3. tramite altri mezzi di trasporto.
    3. Nel caso dei precedenti punti (a) o (b), non sarà apportato alcun adeguamento per la differenza tra tariffe e spese del Passeggero.
  4. Rimborsi
    1. Il calcolo del rimborso sarà eseguito in conformità al sottoparagrafo 4 del paragrafo (C) del presente Articolo.

(C) Reinstradamento e rimborsi dovuti a motivi sotto la responsabilità della Compagnia

  1. Per "Motivi sotto la responsabilità della Compagnia" si intende qualsiasi evento diverso da quelli specificati nel paragrafo (B) del presente Articolo.
  2. In caso si verifichi una delle seguenti circostanze a causa di motivi sotto la responsabilità della Compagnia, a discrezione del Passeggero, la Compagnia adotterà le misure specificate nei sottoparagrafi 3 o 4 del paragrafo di seguito
    1. the Company cancels a flight;
    2. fails to operate a flight reasonably according to the schedule;
    3. fails to stop at a Passenger's Destination or Stopover point; or
    4. is unable to provide a Passenger with his/her reserved seat of a flight or causes a Passenger to miss his/her connecting flight on which he/she holds a reservation.
  3. Rerouting
    1. La Compagnia deve effettuare il trasporto del Passeggero e del Bagaglio fino alla Destinazione o alla Tappa, come specificato nel Biglietto, con uno dei seguenti mezzi, a discrezione della Compagnia stessa:
      1. on a flight of the Company on which a seat is available;
      2. on a flight of another Carrier on which a seat is available; or
      3. by other means of transportation.
    2. Nel caso di cui sopra, non sarà apportato alcun adeguamento per la differenza tra tariffe e spese del Passeggero.
    3. Nel caso in cui il Passeggero perda un volo di coincidenza della Compagnia prenotato dal Passeggero perché un Vettore che trasporta il Passeggero non opera il proprio volo in base al programma o modifica il programma di tale volo, la Compagnia non sarà responsabile di tali coincidenze perse.
    4. Il Passeggero soggetto a Reinstradamento su richiesta della Compagnia avrà diritto a trattenere la franchigia Bagaglio gratuita applicabile alla classe di servizio per la quale il Passeggero ha originariamente pagato. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il Passeggero abbia diritto a un rimborso della tariffa, in quanto viene trasferito da una classe di servizio di cui ha pagato la tariffa a una classe di servizio inferiore.
  4. Refunds
    1. In aggiunta al caso di responsabilità della Compagnia descritto nel presente Articolo, nel caso in cui a un Passeggero venga rifiutato l'imbarco o lo sbarco ai sensi di uno qualsiasi dei sottoparagrafi da 1 a 6 del paragrafo (A) dell'Articolo 10, e al Passeggero venga impedito di utilizzare il Trasporto previsto nel suo Biglietto, l'importo del rimborso sarà:
      1. un importo pari alla tariffa pagata, qualora non sia stata effettuata alcuna parte del viaggio; e
      2. la differenza tra la tariffa corrisposta e la tariffa per il Trasporto completato, qualora sia stata effettuata una parte del viaggio.
    2. Per il Trasporto internazionale, se la Compagnia richiede a un Passeggero, che ha effettuato il pagamento di una classe di servizio, di utilizzare una classe di servizio inferiore, salvo disposizione contraria delle Leggi applicabili o delle Normative della compagnia, l'importo del rimborso sarà pari alla tariffa calcolata moltiplicando la tariffa applicabile alla tratta (per una tratta parziale inclusa nella tariffa diretta, l'importo è proporzionato alla distanza) per tariffe fisse, come segue;
      1. Dalla First Class alla Business Class: 50%
      2. Dalla Business Class alla Premium Economy: 40%
      3. Dalla Business Class all'Economy Class: 50%
      4. Dalla Premium Economy all'Economy Class: 30%
      1. Nel caso di un volo in code-sharing operato da un altro Vettore, si applicano i termini e le condizioni del Vettore operativo.
    3. Per il Trasporto nazionale, se un Passeggero che ha pagato una determinata classe di servizio è tenuto dalla Compagnia a utilizzare una classe di servizio inferiore, salvo diversamente previsto dalle Normative della compagnia, l'importo del rimborso sarà il seguente;
      1. Nel caso di una tariffa che consente il cambio di prenotazione gratuito, la differenza tra la tariffa pagata e quella calcolata per viaggiare originariamente in una classe inferiore per la tratta (per una tratta parziale inclusa nella tariffa diretta, l'importo è proporzionato alla distanza)
      2. In caso di tariffe diverse da (i) sopra riportate, moltiplicate per il 30% della tariffa applicabile per la tratta (per una tratta parziale inclusa nella tariffa diretta, l'importo è proporzionato alla distanza)

(D) (Limitazione del Trasporto per oversale, ecc.)

Se il numero di Passeggeri (solo coloro che hanno presentato il Biglietto, con prenotazione confermata, per il check-in presso l'ufficio aeroportuale della Compagnia entro l'orario stabilito dalla Compagnia) con prenotazioni di posti valide su un volo supera la capacità del volo e pertanto i posti non sono disponibili per alcuni Passeggeri per responsabilità della Compagnia, la Compagnia deve procedere alla chiamata di volontari disposti a rinunciare alle proprie prenotazioni confermate. Se non viene trovato un numero sufficiente di volontari, la Compagnia può negare l'imbarco ad altri Passeggeri in base alla priorità di imbarco stabilita dalla Compagnia. La Compagnia fornirà ai Passeggeri che accettano di cancellare il proprio volo un determinato importo stabilito dalla Compagnia stessa come premio di collaborazione, oltre alle disposizioni di cui ai sottoparagrafi 3 o 4 del paragrafo (C) del presente Articolo.

(E) (Piano di emergenza)

In caso di ritardo di un aeromobile a terra presso qualsiasi aeroporto degli Stati Uniti d'America, durante il quale i Passeggeri non sono autorizzati a scendere dall'aereo, la Compagnia si adopererà in modo ragionevole per rispettare qualsiasi piano di emergenza applicabile, ma la conformità al piano non è garantita e non fa parte di queste Condizioni di trasporto. Inoltre, per i Passeggeri che viaggiano su un volo in code-sharing operato da un altro Vettore, il piano di emergenza applicabile, se presente, sarà il piano di emergenza del Vettore operativo.

Articolo 15 (BAGAGLIO)

(A) (Limitazione dell'accettazione del Bagaglio)

  1. La Compagnia rifiuterà di accettare come Bagaglio:
    1. articoli che non costituiscono il Bagaglio come definito nell'Articolo 1;
    2. articoli che possono mettere in pericolo l'aereo o una persona o una proprietà, come articoli specificati nel Regolamento per merci pericolose dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) e dell'International Air Transport Association (IATA) e nelle Normative della compagnia;
    3. articoli il cui Trasporto è proibito dalle Leggi applicabili di qualsiasi Stato o Paese di partenza, Destinazione o transito;
    4. articoli che la Compagnia ritiene inadatti al Trasporto per motivi di peso, dimensioni, forma o natura, ad esempio fragili o deperibili;
    5. animali vivi, fatta eccezione per quelli previsti nel Paragrafo (J) del presente Articolo;
    6. cadaveri;
    7. armi da fuoco, spade e altri oggetti simili, salvo quanto diversamente specificato nelle Normative della compagnia; o
    8. altri articoli che la Compagnia ritiene non idonei per il trasporto su un aeromobile.
  2. La Compagnia può rifiutare l'accettazione dei seguenti articoli come Bagaglio a mano:
    1. articoli con forma simile ad armi da fuoco, spade ed esplosivi (ad esempio, accendini a forma di pistola, accendini a forma di granata); o
    2. altri articoli che la Compagnia considera come armi potenziali (ad esempio mazze da baseball, mazze da golf, pattini da ghiaccio).
  3. La Compagnia può rifiutare il Trasporto e prendere tutte le misure necessarie rispetto agli articoli il cui Trasporto come Bagaglio è proibito dal precedente sottoparagrafo 1 e 2 di questo paragrafo e può rifiutare il trasporto successivo di tali oggetti non appena ne viene a conoscenza.
  4. La Compagnia rifiuterà di accettare come Bagaglio da stiva oggetti fragili o deperibili, denaro, gioielli, platino, oro e altri metalli preziosi, documenti negoziabili, titoli, banconote, valori bollati, opere d'arte, oggetti d'antiquariato o altri oggetti di valore, documenti aziendali, passaporti o altri documenti di identificazione necessari per il viaggio o campioni.
  5. La Compagnia può rifiutare di trasportare un Bagaglio come Bagaglio da stiva nel caso in cui non sia adeguatamente imballato in una valigia o in un altro contenitore adatto per garantire un Trasporto sicuro con la normale cautela nella movimentazione.
  6. Se viene trasportato qualsiasi articolo menzionato nel sottoparagrafo 1 di questo paragrafo, indipendentemente dal fatto che il Trasporto di tale articolo come Bagaglio sia vietato o meno, tale Trasporto sarà soggetto alle spese, alle limitazioni di responsabilità e a qualsiasi altra disposizione delle presenti Condizioni di trasporto applicabili al Trasporto del Bagaglio.

(B) (Ispezione di sicurezza)

  1. I Passeggeri e i Bagagli dovranno sottoporsi a qualsiasi ispezione di sicurezza richiesta, salvo che non sia specificamente ritenuta non necessaria da funzionari governativi o aeroportuali o dalla Compagnia.
  2. La Compagnia ispezionerà il contenuto del Bagaglio del Passeggero aprendo il suo Bagaglio e/o utilizzando un dispositivo in presenza del Passeggero in questione o di una terza persona, per motivi di sicurezza (inclusa, a titolo esemplificativo, la prevenzione di atti illeciti di sequestro, esercizio del controllo o distruzione di aeromobili) e/o per qualsiasi altro motivo. Fatto salvo quanto sopra esposto, la Compagnia può ispezionare il Bagaglio del Passeggero in assenza di una terza persona per verificare se è in possesso o meno di, o se il suo Bagaglio contiene, qualsiasi articolo proibito di cui al sottoparagrafo 1 e 2 del paragrafo (A) del presente Articolo.
  3. La Compagnia perquisirà il Passeggero per trovare tali articoli toccandolo sopra i suoi vestiti e i suoi accessori personali, comprese le parrucche, o utilizzando strumenti come un metal detector, a fini di sicurezza (tra cui, a titolo esemplificativo, la prevenzione di atti illeciti di sequestro, l'esercizio del controllo o la distruzione dell'aeromobile) e/o per qualsiasi altro motivo.
  4. Se un Passeggero non consente l'ispezione della Compagnia come specificato nel sottoparagrafo 2 di questo paragrafo, la Compagnia rifiuterà di trasportare il Bagaglio del Passeggero.
  5. Se il Passeggero non acconsente all'ispezione della Compagnia come specificato nel sottoparagrafo 3 di questo paragrafo, la Compagnia rifiuterà di trasportare tale Passeggero.
  6. Nel caso in cui durante un'ispezione vengano trovati tali articoli vietati, come specificato nel sottoparagrafo 1 e 2 del paragrafo (A) del presente Articolo, la Compagnia si riserva il diritto di rifiutare il trasporto di tale Bagaglio o di smaltirlo, come specificato nel sottoparagrafo 2 o 3 del presente paragrafo.

(C) (Bagaglio da stiva)

  1. A meno che diversamente specificato nelle Normative della compagnia o nelle Leggi applicabili, la Compagnia si impegna, dietro presentazione da parte del Passeggero di un Biglietto valido che copre il Trasporto sulle linee della Compagnia o sulle linee della Compagnia e di uno o più Vettori, ad accettare come Bagaglio da stiva il Bagaglio che viene consegnato dal Passeggero presso l'ufficio designato ed entro l'orario prescritto dalla Compagnia in relazione al Trasporto sulle linee indicate sul Biglietto; posto che la Compagnia non accetterà come Bagaglio da stiva il Bagaglio consegnato per il Trasporto:
    1. oltre la Destinazione indicata o su qualsiasi itinerario non indicato sul Biglietto;
    2. oltre una Tappa o oltre un punto in cui il Passeggero effettua il trasferimento a un volo in coincidenza con partenza da un aeroporto diverso da quello in cui il Passeggero deve arrivare secondo il l’itinerario indicato dal Biglietto, salvo diversamente specificato nelle Normative della compagnia;
    3. oltre un punto di trasferimento del Bagaglio a qualsiasi altro Vettore con cui la Compagnia non ha alcun accordo interlinea di Bagaglio o che ha Condizioni diverse per il Trasporto del Bagaglio rispetto alla Compagnia;
    4. per una tratta in cui il Passeggero non ha prenotazione;
    5. oltre un punto in cui il Passeggero desidera riprendere il possesso di tale Bagaglio o di una parte di esso; o
    6. per una tratta in cui il Passeggero non paga tutte le spese applicabili.
  2. Al momento della consegna alla Compagnia del Bagaglio da stiva, la Compagnia registrerà nel suo database il numero di colli e/o il peso del Bagaglio da stiva e rilascerà un'Etichetta di identificazione del bagaglio per ogni collo del Bagaglio da stiva.
  3. Se un collo del Bagaglio da stiva del Passeggero non reca un nome, iniziali o identificazione personale di altro tipo, il Passeggero dovrà apporre tale identificazione al Bagaglio prima dell'accettazione della registrazione da parte della Compagnia.
  4. La Compagnia, nella misura ragionevolmente possibile, imbarcherà il Bagaglio da stiva di un Passeggero insieme al Passeggero sull'aeromobile su cui si trova quest'ultimo; posto che, qualora la Compagnia lo ritenga difficile o non attuabile, possa trasportare il Bagaglio da stiva su qualsiasi altro volo in cui tale Bagaglio possa essere caricato entro il peso massimo o con qualsiasi altro servizio di trasporto.
  5. La Compagnia accetterà il Bagaglio da stiva oltre i seguenti limiti, solo se viene dato un preavviso di tale articolo e se la Compagnia concede un'autorizzazione preventiva a tale Trasporto:
    1. il totale della tre dimensioni esterne più grandi, la lunghezza esterna, l'altezza esterna e la larghezza esterna, (di seguito denominata "somma delle tre dimensioni") di ogni collo non deve superare i 203 cm, e le dimensioni che possono essere stivate in un compartimento di carico del volo d'imbarco;
    2. il peso di ciascun collo non deve superare i 32 kg; e/o
    3. il peso totale per tutti i Bagagli da stiva non deve superare i 100 kg.
    1. Nel caso in cui la Compagnia accetti il Trasporto, i costi saranno valutati in conformità con le Normative della compagnia.
      A condizione, tuttavia, che la Compagnia non accetti in nessun caso il Trasporto di qualsiasi collo del Bagaglio la cui somma delle tre dimensioni di ogni collo superi i 292 cm e/o il cui peso superi i 45 kg.

(D) (Bagaglio a mano)

  1. Se non diversamente specificato, il Bagaglio che un Passeggero può portare in cabina deve soddisfare tutte le condizioni seguenti:
    1. non essere più di un collo;
    2. il peso totale non deve superare i 10 kg; e
    3. le dimensioni totali non devono superare i 115 cm (100 cm in caso di aeromobile con capacità di seduta inferiore a 100 cm) e deve essere di una dimensione tale da poter essere riposto in un vano portaoggetti chiuso nella cabina o sotto il sedile di fronte al Passeggero.
  2. Un Passeggero può trasportare in cabina un solo collo come effetto personale del Passeggero consentito dalle Normative della compagnia.
  3. Il peso totale del Bagaglio e degli effetti personali del Passeggero di cui ai sottoparagrafi 1 e 2 non deve superare i 10 kg (22 libbre).
  4. Nonostante i precedenti sottoparagrafi da 1 a 3 del presente paragrafo, un Passeggero non potrà portare in cabina alcun Bagaglio che la Compagnia ritenga non possa essere riposto in modo sicuro in cabina.
  5. La Compagnia consentirà al Passeggero di trasportare gli articoli in cabina non adatti per il Trasporto in stiva (come, ad esempio, gli strumenti musicali fragili) solo se viene dato un preavviso di tale articolo alla Compagnia e se viene concessa un'autorizzazione preventiva a tale trasporto da parte della Compagnia. Il Trasporto di tale Bagaglio sarà soggetto a un supplemento previsto dalle Normative della compagnia.

(E) (Franchigia Bagaglio gratuita)

  1. La franchigia bagaglio gratuita totale per il Bagaglio da stiva di ciascun Passeggero si basa sulle singole regole tariffarie. La franchigia bagaglio gratuita è sempre indicata nella sezione Itinerario/Ricevuta. Inoltre, il Passeggero dovrà, salvo diversamente specificato nelle Normative della compagnia, avere una franchigia bagaglio gratuita per Bagaglio a mano come descritto nel sottoparagrafo 1 del paragrafo (D) del presente Articolo; e
  2. Per il Trasporto nazionale, la franchigia bagaglio gratuita indicata nel paragrafo precedente non è applicabile ai bambini di età inferiore ai tre anni senza posto assegnato, il cui Bagaglio può essere considerato come parte di quello del passeggero che lo accompagna.
  3. Nel caso in cui due o più Passeggeri che viaggiano sullo stesso volo registrino il Bagaglio nello stesso momento per essere trasportato dalla Compagnia nello stesso luogo, la Compagnia può, su richiesta di tali Passeggeri, fornire loro collettivamente una franchigia bagaglio gratuita pari alla somma della franchigia bagaglio gratuita individuale aggregata in relazione al numero di colli.
  4. Un passeggino/una carrozzina completamente pieghevole, un ovetto per il trasporto e/o un seggiolino per bambini o neonati a uso esclusivo del Passeggero e una sedia a rotelle e altri dispositivi di assistenza simili per i Passeggeri disabili sono accettati gratuitamente come Bagaglio da stiva e non sono inclusi nella franchigia bagaglio gratuita.

(F) (Franchigia Bagaglio speciale gratuita)

Oltre alla franchigia bagaglio gratuita fornita nel precedente paragrafo (E), la Compagnia trasporterà come Bagaglio, senza alcun costo aggiuntivo, gli effetti personali del Passeggero consentiti dalle Normative della compagnia solo qualora il Passeggero li trasporti e li tenga con sé.

(G) (Bagaglio in eccesso)

  1. Il bagaglio in eccesso rispetto alla franchigia bagaglio gratuita prevista nel sottoparagrafo 1 del paragrafo (E) del presente Articolo sarà soggetto al supplemento per il bagaglio in eccesso previsto dalle Normative della compagnia.
  2. Salvo diversamente concordato in anticipo dalla Compagnia con il Passeggero, la Compagnia può trasportare il Bagaglio del Passeggero che eccede la franchigia bagaglio gratuita applicabile su qualsiasi altro volo o con qualsiasi altro servizio di trasporto.
  3. Qualsiasi pagamento o rimborso del supplemento per il bagaglio in eccesso da effettuare in caso di Reinstradamento di Vettore sarà soggetto ai sottoparagrafi 5 del paragrafo (a) dell'Articolo 13 e qualsiasi rimborso in caso di cancellazione del Trasporto sarà soggetto ai sottoparagrafi 1 del paragrafo (B) dell'Articolo 13. In caso di Reinstradamento o cancellazione del Trasporto per motivi diversi da quelli causati dal Vettore o richiesti dal Passeggero, saranno soggetti ai sottoparagrafi 3 e 4 del paragrafo (B) dell'Articolo 14 e ai sottoparagrafi 3 e 4 del paragrafo (C) dell'Articolo 14.
  4. Se il Passeggero annulla il trasporto del Bagaglio entro il tempo prescritto, l'intero importo dei supplementi per il bagaglio in eccesso in relazione al trasporto cancellato sarà rimborsato.

(H) (Dichiarazione di Bagaglio il cui valore supera il limite di responsabilità e i supplementi per valore in eccesso)

  1. Un Passeggero può dichiarare un valore del Bagaglio superiore alla limitazione di responsabilità della Compagnia in base ai sottoparagrafi 6, 7 e 9 del paragrafo (B) dell'Articolo 20. Nel caso in cui venga fatta tale dichiarazione, il Trasporto del bagaglio che deve essere effettuato dalla Compagnia sarà soggetto ai supplementi per valore in eccesso previsti dalle Normative della compagnia.
    1. Per il Trasporto internazionale, se non diversamente specificato, viene applicato un supplemento per il valore in eccesso di 0,50 USD per ogni 100 USD o qualsiasi frazione di tale importo, a condizione che il valore del Bagaglio dichiarato da un Passeggero non superi 2500 USD.
    2. Per il Trasporto nazionale, viene applicato un supplemento aggiuntivo pari a 10 JPY per ogni 10.000 JPY, o per qualsiasi frazione di tale importo.
  2. Salvo quanto diversamente previsto dalle Normative della compagnia, il Passeggero può pagare supplementi per valore in eccesso presso il luogo di partenza per un viaggio verso la Destinazione; a condizione che, se una parte del Trasporto è effettuata da qualsiasi altro vettore che applica supplementi di valore in eccesso diversi da quelli della Compagnia, la Compagnia può rifiutare di accettare una dichiarazione di valore in eccesso rispetto a tale parte.
  3. Se l'intero segmento di viaggio viene cancellato, viene addebitato l'intero importo del supplemento per valore in eccesso. Tuttavia, se una qualsiasi parte del Trasporto è già stata completata, la Compagnia non rimborserà l'importo del supplemento per valore in eccesso.

(I) (Ritiro e consegna del Bagaglio)

  1. Un Passeggero è tenuto a controllare il numero riportato sull'Etichetta di identificazione del bagaglio (Matrice ed etichetta per il ritiro bagagli attaccata al bagaglio) all'arrivo o in qualsiasi Tappa e ritirare il bagaglio da stiva. La Compagnia può richiedere al Passeggero di presentare le proprie Etichette per il ritiro bagagli al momento del ritiro del Bagaglio.
  2. Solo la persona che possiede l'etichetta per il ritiro bagagli rilasciata al Passeggero al momento della registrazione del suo Bagaglio ha il diritto esclusivo di accettare la consegna del Bagaglio da stiva. La Compagnia non è obbligata a verificare che la persona che possiede l'etichetta per il ritiro bagagli abbia davvero diritto ad accettare la consegna del Bagaglio. La Compagnia non è responsabile per eventuali danni derivanti da o in relazione alla mancata verifica.
  3. Se la persona che si presenta per ritirare il Bagaglio non può ritirare il Bagaglio in conformità al sottoparagrafo precedente 2, la Compagnia consegnerà il Bagaglio a tale persona solo se la Compagnia stabilisce che questa è debitamente autorizzata a ritirare il Bagaglio e, su richiesta della Compagnia, fornisce alla Compagnia stessa garanzie adeguate per indennizzare la Compagnia da eventuali perdite e danni subiti dalla Compagnia in relazione a tale consegna.
  4. La Compagnia, a meno che ciò non sia precluso dalle Leggi applicabili e se il tempo e le altre circostanze lo consentono, può consegnare il Bagaglio da stiva alla persona che possiede l'etichetta per il ritiro bagagli presso il luogo di partenza o in un luogo di scalo non programmato, se viene richiesta tale consegna.
  5. L'accettazione della consegna del Bagaglio da parte della persona in possesso di un'etichetta per il reclamo bagagli senza il suo reclamo scritto al momento della consegna costituisce prova prima facie che il Bagaglio è stato consegnato in buone condizioni e in conformità con il contratto di Trasporto.
  6. Se il Bagaglio da stiva rimane non reclamato per un periodo di tempo prolungato dopo il suo arrivo alla Destinazione, la Compagnia può smaltire il Bagaglio come opportuno. In questo caso, il Passeggero sarà responsabile per eventuali danni o spese in relazione a tale smaltimento.

(J) (Animali)

  1. In base alle Normative della compagnia e previo suo consenso, la Compagnia accetterà il Trasporto di animali come cani, gatti, uccelli domestici e altri animali se il Passeggero trasporta questi animali in un contenitore per il trasporto appropriato ed è in possesso di certificati di buona salute e vaccinazione validi, permessi di ingresso e qualsiasi altro documento richiesto da qualsiasi Stato o Paese di partenza, tappa o destinazione.
  2. Nel caso in cui la Compagnia accetti il Trasporto di un animale come Bagaglio del Passeggero, l'animale non dovrà, insieme al suo contenitore e al cibo da trasportare, essere incluso nella franchigia Bagaglio gratuita del Passeggero, ma costituisce un Bagaglio in eccesso per il quale il Passeggero dovrà pagare il supplemento secondo quanto disposto dalle Normative della compagnia.
  3. Indipendentemente dal sottoparagrafo precedente 2, un cane guida o da assistenza che accompagna il Passeggero con disabilità per assistere tale Passeggero, insieme al suo contenitore per il trasporto e al suo cibo, saranno, in base alle Normative la Compagnia, trasportati gratuitamente e non inclusi nella franchigia Bagaglio gratuita.
  4. La Compagnia accetterà il Trasporto dell'animale a condizione che il Passeggero rispetti le Normative della compagnia e sia completamente responsabile di tale animale. La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile di lesioni, malattie o decesso di tali animali se e nella misura in cui tale evento sia dovuto alla natura intrinseca di tali animali. Qualora l'animale danneggi la Compagnia o altri Passeggeri, il Passeggero sarà responsabile dei costi relativi a tali danni.

Articolo 16 (SERVIZIO DI TRASPORTO VIA TERRA)

Salvo diversamente specificato nelle Normative della compagnia, la Compagnia non organizzerà, opererà o fornirà il servizio di trasporto via terra all'interno delle aree aeroportuali, tra gli aeroporti o tra un aeroporto e il centro città. Ad eccezione del servizio di trasporto via terra gestito direttamente dalla Compagnia, tale servizio sarà fornito da un operatore indipendente che non è e non sarà considerato un agente o un dipendente della Compagnia. Anche nel caso in cui un Agente della Compagnia assista il Passeggero nell'organizzazione di tale servizio di trasporto via terra, la Compagnia non sarà responsabile per gli atti o le omissioni di tale operatore indipendente. Nel caso in cui la Compagnia operi per il Passeggero tale servizio di trasporto via terra, le Normative della compagnia, incluse, a titolo esemplificativo, quelle dichiarate o a cui si fa riferimento nelle normative relative a Biglietti, valore del Bagaglio o altro, saranno considerate applicabili a tale servizio di trasporto via terra. Nessuna parte delle tariffe sarà rimborsabile anche in caso di mancato utilizzo di tale servizio di trasporto via terra.

Articolo 17 (ACCORDI STIPULATI DALLA COMPAGNIA E PASTI A BORDO)

(A) (Accordi stipulati dalla Compagnia)

Nel prendere accordi per l'hotel o altri servizi accessori al Trasporto del Passeggero, indipendentemente dal fatto che la Compagnia si faccia carico o meno del costo di tale hotel o di altri servizi e/o degli accordi che ne derivano, la Compagnia non sarà responsabile di eventuali perdite, danni o costi o spese sostenute dal passeggero in conseguenza o in relazione a tale hotel o ad altri servizi e/o accordi che ne derivano.

(B) (Pasti a bordo)

I pasti a bordo, se serviti, saranno gratuiti, salvo diversamente specificato nelle Normative della compagnia.

Articolo 18 (FORMALITÀ AMMINISTRATIVE)

(A) (Conformità alle Leggi applicabili)

Il Passeggero deve rispettare e conformarsi a tutte le Leggi applicabili dei Paesi in questione, ad esempio i Paesi di partenza, transito e destinazione, le Normative della compagnia e le istruzioni che devono essere fornite dalla Compagnia. La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile di alcun ausilio, assistenza, guida o altro servizio simile fornito da un Agente della Compagnia al Passeggero, sia esso fornito oralmente, per iscritto o in altro modo, in relazione al suo ottenimento di documenti relativi all'uscita e all'ingresso e di altri documenti necessari o del rispetto o l'osservanza delle Leggi applicabili, nonché del mancato ottenimento da parte del Passeggero di tali documenti o della mancata osservanza delle Leggi applicabili in conseguenza di tale ausilio, assistenza, guida o altro servizio simile.

(B) (Passaporti e visti)

    1. Il Passeggero deve presentare alla Compagnia tutti i documenti di uscita e ingresso nonché gli altri documenti necessari richiesti dalle Leggi applicabili dei Paesi interessati, ad esempio i Paesi di partenza, transito e destinazione, e consentirà alla Compagnia, se la Compagnia a sua ragionevole discrezione lo ritiene necessario, di effettuare e conservare copie degli stessi; posto che, anche se il passeggero presenta alla Compagnia i documenti di uscita, di ingresso o gli altri documenti necessari per il trasporto del passeggero, la Compagnia non potrà garantire che tali documenti siano conformi alle Leggi applicabili.
    2. La Compagnia si riserva il diritto di rifiutare il Trasporto di qualsiasi Passeggero che non rispetti una qualsiasi delle suddette Leggi applicabili o i cui documenti di uscita e ingresso nonché altri documenti necessari non siano completi sotto qualsiasi aspetto.
  1. La Compagnia non sarà responsabile di eventuali perdite o danni subiti da un Passeggero e il Passeggero dovrà indennizzare la Compagnia per eventuali perdite o danni subiti dalla Compagnia, in relazione alla mancata osservanza di quanto stabilito nel presente Articolo.
  2. Il passeggero è tenuto a pagare le tariffe, gli addebiti e le spese applicabili ogni qualvolta la Compagnia sia tenuta, in base alle Leggi applicabili, a riportare il Passeggero nel luogo di partenza o altrove perché al Passeggero non è consentito l'ingresso in un paese di transito o presso la Destinazione. La Compagnia può applicare al pagamento di tali tariffe, addebiti e spese qualsiasi tariffa e/o spesa pagata dal Passeggero alla Compagnia per la parte non utilizzata del Biglietto o qualsiasi fondo del Passeggero in possesso della Compagnia. La Compagnia non rimborserà la tariffa incassata per il Trasporto fino al punto di tale rifiuto di ingresso o in cui viene disposta l'espulsione.

(C) (Ispezione doganale)

Se necessario, il Bagaglio del Passeggero, sia esso da stiva o a mano, deve essere sottoposto a qualsiasi ispezione da parte di funzionari governativi o doganali. La Compagnia non sarà responsabile in alcun modo nei confronti del Passeggero in caso di mancata osservanza del presente paragrafo. Il Passeggero dovrà indennizzare la Compagnia per eventuali perdite o danni subiti dalla Compagnia in relazione alla mancata osservanza di questo paragrafo da parte del Passeggero.

(D) (Regolamenti governativi)

La Compagnia non sarà responsabile nei confronti del Passeggero per il suo rifiuto di trasportare il Passeggero qualora la Compagnia, a sua ragionevole discrezione, determini, o qualsiasi Legge applicabile richieda, tale rifiuto.

Articolo 19 (VETTORI SUCCESSIVI)

  1. Il Trasporto da effettuarsi con un Biglietto o con un Biglietto e qualsiasi Biglietto combinato da parte di due o più Vettori successivi sarà considerato come un'unica operazione.
  2. Anche se la Compagnia è il Vettore che rilascia il Biglietto o è indicata come Vettore per la prima tratta nel Biglietto o in un qualsiasi Biglietto combinato che prevede il Trasporto da Vettori successivi, la Compagnia non sarà responsabile di alcuna parte gestita da altri Vettori, salvo diversamente specificato nelle presenti Condizioni di trasporto.
  3. La responsabilità di ciascun Vettore per il risarcimento dei danni derivanti dal viaggio del Passeggero è disciplinata dalle Condizioni di trasporto del Vettore.

Articolo 20 (RESPONSABILITÀ DEL VETTORE)

(A) (Leggi applicabili)

  1. Il Trasporto internazionale effettuato dalla Compagnia sarà soggetto alle regole e alle limitazioni relative alla responsabilità stabilite dalla Convenzione, come applicabile al Trasporto, a meno che la Convenzione non sia applicabile.
  2. Nella misura in cui non siano in conflitto con le disposizioni del sottoparagrafo precedente 1, qualsiasi Trasporto e altri servizi da eseguire o forniti dalla Compagnia saranno soggetti a:
    1. Leggi applicabili; e
    2. queste Condizioni di trasporto e le Normative della compagnia, che possono essere visionate presso qualsiasi Ufficio della compagnia.
  3. Il nome completo del Vettore e la sua abbreviazione devono essere indicati nelle normative del Vettore e tale nome può essere espresso in forma abbreviata sul Biglietto. Ai fini dell'applicazione della Convenzione, l'indirizzo del Vettore sarà l'aeroporto di partenza indicato nella riga del Biglietto in cui appare prima l'abbreviazione del nome del Vettore e i Luoghi di scalo concordati (eventualmente modificati dal Vettore, in caso di necessità) saranno i luoghi definiti nell'Articolo 1.

(B) (Morte e lesione fisica dei Passeggeri)

  1. La Compagnia sarà responsabile di qualsiasi perdita o danno derivante dalla morte o dal ferimento o di qualsiasi altra lesione fisica subita da un Passeggero, se l'incidente che causa tale perdita o danno si verifica a bordo di un aeromobile o nel corso delle operazioni di imbarco o sbarco di un aeromobile.
  2. Per il Trasporto internazionale, a cui si applica una Convenzione diversa dalla Convenzione di Montreal, la Compagnia accetta di rispettare l'Articolo 22 (1) della Convenzione, fermo restando che nulla di quanto qui contenuto pregiudica il diritto della Compagnia in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata da, per conto, o nei confronti di qualsiasi persona che abbia intenzionalmente causato danni che abbiano causato la morte o il ferimento o altre lesioni fisiche al Passeggero, definito come segue:
    1. La Compagnia non applicherà il limite di responsabilità applicabile in base all'Articolo 22 (1) della Convenzione in difesa di qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dalla morte o dal ferimento o da altre lesioni fisiche del Passeggero ai sensi dell'Articolo 17 della Convenzione.
    2. In relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dalla morte o dal ferimento o da altre lesioni fisiche del passeggero ai sensi dell'Articolo 17 della Convenzione, la compagnia non si avvarrà di alcuna difesa, come previsto dall'Articolo 20 (1) della Convenzione, fino alla somma di 151.880 DSP, al netto dei costi del risarcimento, incluse le spese legali ritenute ragionevoli dal tribunale.
  3. Per il Trasporto nazionale, la Compagnia non sarà responsabile se si dimostra che la Compagnia e/o il suo Agente hanno adottato le misure necessarie per evitare tale eventualità o che alla Compagnia e/o al suo Agente è stato impedito di adottare tali misure.

(C) (Danni al Bagaglio)

  1. La Compagnia sarà responsabile di eventuali danni derivanti dalla distruzione, la perdita o il danneggiamento del Bagaglio da stiva, se l'incidente che ha causato tale distruzione, perdita o danneggiamento si è verificato a bordo di un aeromobile o mentre il Bagaglio era sotto la custodia della Compagnia.
  2. Per il Trasporto internazionale, a cui si applica una Convenzione diversa dalla Convenzione di Montreal, la Compagnia non sarà responsabile dei danni al Bagaglio da stiva se si dimostra che la Compagnia e/o il suo Agente hanno adottato le misure necessarie per evitare tale eventualità o che alla Compagnia e/o al suo Agente è stato impedito di adottare tali misure.
  3. Per il Trasporto nazionale, la Compagnia non sarà responsabile del Bagaglio da stiva se si dimostra che la Compagnia e/o il suo Agente hanno adottato le misure necessarie per evitare tale eventualità o che alla Compagnia e/o al suo Agente è stato impedito di adottare tali misure.
  4. La Compagnia sarà responsabile per perdite o danni derivanti da o correlati alla distruzione, alla perdita o danno al Bagaglio a mano o a qualsiasi altro articolo trasportato o indossato da un Passeggero solo se viene dimostrato che tale distruzione, perdita o danno è stato causato dalla negligenza della Compagnia e/o del suo Agente.
  5. La Compagnia non sarà responsabile per eventuali danni in relazione al Bagaglio a mano non attribuibili a negligenza della Compagnia stessa. L'assistenza fornita al Passeggero da un Agente della Compagnia durante il carico, lo scarico o la spedizione del Bagaglio a mano sarà considerata un servizio gratuito per il Passeggero.
  6. Per il trasporto internazionale, la responsabilità della compagnia per il bagaglio sarà limitata a 1.519 DSP per ciascun passeggero.
  7. Per il Trasporto internazionale, a cui si applica una Convenzione diversa dalla Convenzione di Montreal, la responsabilità della Compagnia sarà limitata a 17 DSP (250 franchi d'oro francesi) per chilogrammo in caso di Bagaglio da stiva e 332 DSP (5.000 franchi d'oro francesi) per ogni Passeggero in caso di Bagaglio a mano.
  8. In caso di Trasporto del Bagaglio da stiva da o verso uno o più punti negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi altro Paese previsto dalle Normative della compagnia, la responsabilità della Compagnia sarà soggetta anche al sottoparagrafo precedente 6 e 7. Nel caso di tale Trasporto, a cui si applica una Convenzione diversa dalla Convenzione di Montreal, il peso di ogni collo del Bagaglio da stiva sarà considerato non superiore a 32 kg e, nel caso in cui si applichi il sottoparagrafo (7) (b), la responsabilità della Compagnia sarà, di conseguenza, limitata a 544 DSP (8.000 franchi d'oro francesi), salvo nel caso in cui la Compagnia accetti il Trasporto del Bagaglio da stiva in relazione al quale la Compagnia stipula un accordo in anticipo relativamente a un articolo di peso superiore a 32 kg in conformità al sottoparagrafo 5 del paragrafo (C) dell'Articolo 15.
  9. Per il Trasporto nazionale, la responsabilità della Compagnia per il Bagaglio sarà limitata a 150.000 JPY per ciascun Passeggero.
  10. La limitazione di cui sottoparagrafi 6, 7 e 9 non si applica se il Passeggero ha dichiarato in anticipo un valore superiore e pagato ulteriori spese in base al paragrafo (H) dell'Articolo 15. In tal caso, la responsabilità della Compagnia sarà limitata a tale valore più alto dichiarato.
  11. In nessun caso la responsabilità della Compagnia supera l'importo effettivo dei danni subiti dal Passeggero. Tutte le richieste di rimborso dovranno essere provate dal Passeggero per quanto riguarda l'entità del danno.
  12. Per il Trasporto internazionale, in caso di consegna al Passeggero di una parte, ma non di tutto il Bagaglio da stiva o in caso di danno in relazione a una parte, ma non a tutto, il Bagaglio, la responsabilità della Compagnia in relazione alla mancata consegna o alla parte danneggiata sarà ridotta proporzionalmente in base al peso del Bagaglio, indipendentemente dal valore di qualsiasi parte del Bagaglio o del suo contenuto.
  13. La Compagnia non sarà responsabile di eventuali danni derivanti dalla distruzione, dal danneggiamento o dalla perdita del Bagaglio o di eventuali altri articoli del Passeggero presi in custodia dalla Compagnia, se e nella misura in cui il danno sia dovuto a un difetto, a una qualità o a un vizio intrinseci dell'articolo, a prescindere dalla consapevolezza della Compagnia.
  14. La Compagnia non sarà responsabile per eventuali danni in relazione al Bagaglio del Passeggero causati dal contenuto dello stesso. Il Passeggero la cui proprietà causa danni al Bagaglio di un altro Passeggero o alla proprietà della Compagnia dovrà indennizzare la Compagnia per tutte le perdite e le spese sostenute dalla Compagnia in conseguenza di tali danni.
  15. La Compagnia può rifiutarsi di accettare qualsiasi articolo che non costituisca un Bagaglio in base alle presenti Condizioni di trasporto; posto che, se l'articolo viene consegnato e ricevuto dalla Compagnia, sarà soggetto alla valutazione del Bagaglio e alla limitazione di responsabilità stabilita nelle presenti Condizioni di trasporto e sarà soggetto alle tariffe e ai costi pubblicati dalla Compagnia.

(D) (Limitazione di responsabilità)

  1. La limitazione di responsabilità prevista nel presente Articolo non sarà applicabile se viene dimostrato che il danno è stato causato da dolo o negligenza grave della Compagnia e/o del suo Agente, fermo restando che, se tale danno è causato da dolo o negligenza grave dell'Agente, venga altresì dimostrato che il danno si è verificato mentre l'Agente svolgeva le proprie mansioni.
  2. La Compagnia emetterà il Biglietto o accetterà il Bagaglio da stiva per il Trasporto eseguito da qualsiasi altro Vettore solo come agente di tale Vettore. La Compagnia non sarà responsabile di eventuali danni verificatisi al di fuori di una tratta effettuata dalla Compagnia stessa. La Compagnia non sarà altresì responsabile di eventuali danni al Bagaglio da stiva verificatisi al di fuori della tratta effettuata dalla Compagnia stessa. Per il Trasporto internazionale, il passeggero avrà diritto, ai sensi della Convenzione, di richiedere un risarcimento per tale danno alla Compagnia nel caso in cui la Compagnia sia il primo o l'ultimo Vettore ai sensi del relativo contratto di Trasporto.
  3. Se la Compagnia dimostra che il danno è stato causati dalla negligenza o da altri atti illeciti o omissioni di un Passeggero oppure che questi hanno contribuito al danno, la Compagnia sarà esonerata dalla responsabilità nei confronti del ricorrente, in tutto o in parte, nella misura in cui tale negligenza o altri atti illeciti o omissioni hanno causato o contribuito al danno.
  4. La Compagnia non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente derivanti dalla sua conformità alle Leggi applicabili, dal mancato rispetto della stessa o di qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della Compagnia da parte del Passeggero.
  5. La Compagnia non sarà responsabile in alcun caso per eventuali danni consequenziali o speciali o punitivi derivanti dal Trasporto in conformità alle presenti Condizioni di trasporto e alle Normative della compagnia, indipendentemente dal fatto che la Compagnia fosse a conoscenza o meno della possibilità che tali danni potessero verificarsi.
  6. Qualora la Compagnia subisca danni causati da dolo o negligenza del Passeggero o dalla mancata osservanza delle presenti Condizioni di trasporto o di qualsiasi norma o regolamento in esse previsto, il Passeggero dovrà risarcire la Compagnia per tale danno.
  7. Se un Passeggero in possesso di un Biglietto emesso dalla Compagnia passa a un altro Vettore con il consenso della Compagnia e si imbarca su un volo di tale altro vettore con lo stesso Biglietto, il trasporto sarà soggetto alle Condizioni di trasporto di tale altro Vettore e la Compagnia non avrà alcuna responsabilità in merito a tale trasporto.
  8. Salvo diversamente specificato nelle presenti Condizioni di trasporto, la Compagnia si riserva qualsiasi diritto di difesa disponibile ai sensi della Convenzione. La Compagnia si riserva inoltre il diritto di presentare una richiesta di surrogazione nei confronti di un terzo che abbia contribuito al danno, in relazione a una parte o a tutti i pagamenti effettuati dalla Compagnia in relazione al danno.
  9. Qualsiasi esclusione o limitazione di responsabilità della Compagnia ai sensi delle presenti Condizioni di trasporto e delle Normative della compagnia si applicherà anche agli Agenti della Compagnia che svolgono le proprie mansioni e a qualsiasi persona o entità il cui aeromobile sia utilizzato dalla Compagnia per il Trasporto e da eventuali suoi Agenti che svolgono le loro mansioni. L'importo complessivo dei danni dovuti dalla Compagnia o dai suoi Agenti non deve superare l'importo della limitazione di responsabilità della Compagnia ai sensi delle presenti Condizioni di trasporto.

Articolo 21 (LIMITI DI TEMPO PER RECLAMI E AZIONI LEGALI)

(A) (Limiti di tempo per i reclami)

In caso di danni al Bagaglio, non è possibile presentare alcuna richiesta di risarcimento di danni, a meno che la persona avente diritto alla consegna non presenti un reclamo presso un ufficio della Compagnia immediatamente dopo la sua scoperta e non oltre 7 giorni dalla data di ricevimento (esclusa la data di ricevimento); e, in caso di ritardo o perdita, a meno che il reclamo non venga presentato entro e non oltre 21 giorni dalla data (esclusa tale data) in cui il Bagaglio è stato (in caso di ritardo) o avrebbe dovuto essere (in caso di perdita) messo a sua disposizione. Ogni reclamo deve essere scritto e spedito entro i tempi previsti. Nel caso in cui il Trasporto non sia "Trasporto internazionale" come definito nella Convenzione, la mancata notifica di tale reclamo non impedirà al ricorrente di compilare una causa se il ricorrente dimostra che:

  1. non era ragionevolmente possibile fornire tale notifica; o
  2. tale notifica non è stata fornita a causa di frode da parte della Compagnia; o
  3. la Compagnia era a conoscenza dei danni al Bagaglio del Passeggero.

(B) (Limiti di tempo per le azioni legali)

Per quanto riguarda il Trasporto internazionale, qualsiasi diritto di risarcimento danni contro la Compagnia sarà estinto a meno che non venga intrapresa un'azione entro 2 anni dalla data di arrivo presso la Destinazione, dalla data di arrivo dell'aereo o dalla data in cui il Trasporto è stato interrotto.

Articolo 22 (LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE)

  1. Per il Trasporto internazionale, le presenti Condizioni di trasporto devono essere interpretate in conformità alle disposizioni della Convenzione e delle Leggi applicabili. Per il Trasporto nazionale, le presenti Condizioni di trasporto devono essere interpretate in conformità con le leggi del Giappone e qualsiasi questione non contemplata nelle presenti Condizioni di trasporto sarà soggetta alle leggi del Giappone.
  2. Per il Trasporto internazionale, la giurisdizione su qualsiasi controversia relativa al trasporto ai sensi delle presenti Condizioni di trasporto sarà soggetta alle disposizioni della Convenzione e delle Leggi applicabili. Per il Trasporto nazionale, qualsiasi controversia derivante da o correlata alle presenti Condizioni di trasporto sarà soggetta alla giurisdizione dei tribunali giapponesi e le relative azioni legali saranno disciplinate dalle leggi del Giappone, indipendentemente da chi ha diritto a richiedere il risarcimento dei danni o dalla base giuridica per tale richiesta di risarcimento.

Articolo 23 (RINUNCIA ALLA CLASS ACTION)

Nella misura in cui non sia in conflitto con le Leggi applicabili, qualsiasi azione legale intentata da un Passeggero contro la Compagnia sarà intentata solo a titolo individuale dal Passeggero e non può essere intentata o rivendicata come parte di un procedimento di class action.

Articolo 24 (LEGGE PREVALENTE)

Qualsiasi disposizione contenuta o a cui si faccia riferimento nel Biglietto o nelle presenti Condizioni di trasporto o nelle Normative della compagnia, anche se in violazione delle Leggi applicabili e non valida, rimarrà valida nella misura in cui non sia in conflitto con le Leggi applicabili. L'invalidità di qualsiasi disposizione non influirà su altre disposizioni.

Articolo 25 (MODIFICA E RINUNCIA)

Nessun Agente della Compagnia avrà l'autorità di alterare, modificare o annullare qualsiasi disposizione del contratto di Trasporto o delle presenti Condizioni di trasporto o delle Normative della compagnia.

Disposizioni supplementari

Articolo 1 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE)

Le presenti Condizioni di trasporto entreranno in vigore a partire dal 19 maggio 2026.